Con ordinanza n. 11447 del 28 marzo 2026, la terza sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in materia di validità del decreto ingiuntivo che assegni all’ingiunto un termine per proporre opposizione superiore a quello ordinariamente previsto dalla legge.
La vicenda trae origine da una lite tra ex coniugi nel contesto della quale l’ex marito aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex moglie per il pagamento di oltre euro 180.000,00, a titolo di restituzione delle somme che egli assumeva di aver impiegato per estinguere un mutuo contratto dalla donna per l’acquisto dell’abitazione familiare.
L’ingiunta proponeva opposizione al decreto, che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale di Roma. La debitrice proponeva quindi appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo. Tale pronuncia veniva quindi impugnata dall’ex marito con ricorso per cassazione.
La tesi del ricorrente in Cassazione comprendeva diversi argomenti tra cui, in particolare, i seguenti:
- che l’opposizione a decreto ingiuntivo andasse qualificata come impugnazione;
- sulla base dei primo assunto, che i termini per le impugnazioni fossero tassativi e inderogabili dal giudice.
Nel caso di specie, il giudice della fase monitoria aveva invece fissato per l’opposizione un termine di sessanta giorni, dunque superiore a quello dettato per legge ma al di fuori dei casi in cui tale estensione è consentita (i.e., quando il decreto ingiuntivo debba essere notificato in un Paese estraneo all’Unione Europea) e senza adeguatamente motivare la sua scelta.
La Corte di Cassazione non ha condiviso l’impostazione del ricorrente, rilevando in primo luogo che si fondasse su un presupposto giuridico erroneo: l’assimilazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo agli altri mezzi di impugnazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui “l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è […] un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. SS. UU. Sentenza n. 927 del 13 gennaio 2022).
La Corte ha inoltre precisato che il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. è posto a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto. Ne consegue che la sua abbreviazione immotivata può determinare una lesione di tale diritto, mentre la concessione di un termine più ampio, anche se non motivata, non arreca alcun pregiudizio all’ingiunto.
Sotto altro profilo, la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse un concreto interesse a dolersi dell’eventuale irregolarità, poiché l’estensione del termine non aveva arrecato alcun pregiudizio alla sua posizione processuale. Il decreto ingiuntivo aveva infatti comunque raggiunto il proprio scopo, ossia consentire al debitore di proporre opposizione e di esercitare il proprio diritto di difesa.
La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo.
