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Il deposito della domanda di mediazione non interrompe il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Torino nella sentenza n. 621/2025 ha affermato che il deposito della domanda di mediazione non è atto idoneo ad impedire il decorso del termine perentorio di quaranta giorni previsto per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame il titolare di un’impresa di pulizie agiva in via monitoria nei confronti di un condominio che, a suo dire, aveva omesso di saldare alcune fatture.

Il condominio, ricevuto il decreto ingiuntivo, introduceva un procedimento volontario di mediazione e, solo all’esito dello stesso, conclusosi per mancata adesione della controparte, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, nonostante lo spirare del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c.

Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, eccepiva la tardività dell’opposizione in quanto notificata oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.

L’opponente, per giustificare tale ritardo, sottolineava come il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo fosse stato interrotto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs 28/2010, dall’introduzione del procedimento di mediazione facoltativa.

Il citato articolo prevede infatti che la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.

Il Tribunale di Torino non ha ritenuto condivisibile tale tesi. Ha, pertanto, rigettato l’opposizione perché tardiva, confermando la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il Tribunale per la decisione della vicenda è necessario trovare il corretto punto di equilibrio tra il favore per l’istituto della mediazione, che caratterizza il D. Lgs. n. 28/2010, e l’esigenza di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo.

Questo equilibrio si trova già all’interno della disciplina della mediazione laddove, nella regolamentazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e procedimento monitorio, si è stabilito, in primo luogo, che l’onere di promuovere la procedura di mediazione gravi sull’opponente e, soprattutto, che la mediazione vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Se ciò vale per la mediazione obbligatoria, l’idea che, quando già pende una controversia, l’iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il termine di opposizione e frustrare le esigenze che sono ad esso connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente con l’impianto normativo, determinando un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi del titolo esecutivo e favorendo l’utilizzo delle mediazione a scopo dilatorio.

Data di pubblicazione
7.03.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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