M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

Il dipendente non informa la datrice di lavoro del proprio cambio residenza. È valido il licenziamento inviato all’indirizzo di residenza originario e conosciuto?

Con l’ordinanza n. 28171/2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido ed efficace l’intimazione di licenziamento inviata all’indirizzo di residenza del dipendente – indicato all’azienda al momento della sua assunzione – nonostante questi, nel frattempo, si fosse trasferito altrove, senza informare di tale circostanza il datore di lavoro.

Secondo la Corte, in casi simili, opera infatti la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: il licenziamento produce pienamente i suoi effetti nel momento in cui la lettera giunge all’indirizzo conosciuto del destinatario (cfr. Cass. n. 22295/2017), sussistendo, peraltro, in capo al lavoratore un preciso obbligo di comunicare ogni variazione di residenza (sia – di norma – per specifica previsione del CCNL, che nel rispetto del principio di buona fede che deve governare l’intera esecuzione del rapporto di lavoro).

Lo stesso criterio, afferma la Corte, deve applicarsi anche con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che si reputa quindi conosciuta nel momento in cui la stessa è giunta all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non ha dato notizia del proprio cambio di residenza (cfr. Cass. n. 20519/2019).

I Giudici di legittimità hanno altresì specificato che, qualora sia contestato il pervenimento a destinazione della comunicazione, la presunzione di conoscenza “non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018)”.

Pertanto, in tale ipotesi, sarà riservata al giudice di merito la valutazione dell’esito dell’invio, dapprima, sulla base di ciò che dovesse risultare dall’avviso di ricevimento e, successivamente, per il tramite di ogni ulteriore mezzo di prova.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza del Giudice di seconde cure, ritenendo che la sentenza  impugnata fosse immune da censure per essersi la Corte di Appello uniformata ai suestesi principi (in particolare, il giudice di merito aveva verificato la regolarità dell’invio della raccomandata e valutato – a conferma – ulteriori indici probatori, tra cui il tempestivo invio da parte del lavoratore della lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento).

Data di pubblicazione
21.11.2024

Share