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Il diritto a una tutela effettiva: il dovere degli Stati membri di garantire un giudizio davanti a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-225/22, del 4 settembre 2025.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri l’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’Unione.

La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’appello di Cracovia, che ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione di una specifica sezione della Corte Suprema polacca – la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche – ritenuta priva dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. Nonostante tali carenze, detta sezione esercita in concreto funzioni giurisdizionali.

La questione è emersa a seguito di un ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale nel 2020 contro una sentenza risalente al 2006, dunque con un intervallo di quattordici anni. Tale ricorso è stato accolto dalla menzionata Sezione della Corte Suprema, che ha annullato la sentenza nonostante fosse passata in giudicato, rinviando la causa alla Corte d’appello di Cracovia.

Il problema centrale risiede nella procedura di nomina dei componenti della Sezione di controllo straordinario, avvenuta in base a una delibera del Consiglio nazionale della magistratura successivamente sospesa. Ciononostante, il Presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina dei giudici, compromettendo – secondo il giudice del rinvio – la legittimità della composizione dell’organo. In tal modo, la Sezione risulterebbe non precostituita per legge, come invece richiesto dall’art. 19 TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Il quesito posto alla Corte di Giustizia è dunque se una decisione adottata da un organo giurisdizionale che non rispetta i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge possa dirsi compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dal diritto dell’Unione.

La Corte ricorda che l’art. 19 TUE – letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta – impone agli Stati membri di assicurare rimedi effettivi dinanzi a giudici imparziali, indipendenti e nominati secondo procedure regolari. Sebbene l’organizzazione della giustizia nazionale resti di competenza degli Stati membri, essa deve comunque rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Con la sentenza in oggetto, la Corte ribadisce un principio già affermato: anche la sola presenza, nel collegio giudicante, di un giudice la cui nomina non rispetti i requisiti minimi d’indipendenza o imparzialità è sufficiente per considerare la decisione adottata da quell’organo viziata e, quindi, inapplicabile.

Quanto infine al ricorso straordinario proposto a distanza di quattordici anni dalla decisione originaria, la Corte sottolinea l’importanza del principio di cosa giudicata, che costituisce un elemento essenziale per garantire la certezza del diritto, la stabilità dei rapporti giuridici e il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia.

Data di pubblicazione
18.11.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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