La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che il diritto di critica, che trova origine nella libertà di espressione di cui agli artt. 21 Cost., 10 CEDU e 1 Statuto dei Lavoratori, si esercita attraverso l’esternalizzazione di un giudizio che per natura intrinseca ha un connotato negativo, di disapprovazione, del comportamento o dell’opinione altrui e, conseguentemente, possiede una “incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e reputazione”. Ciò considerato, nel proprio provvedimento, la Corte ha ribadito i limiti individuati, negli anni, dalla giurisprudenza al fine di ritenere legittimo l’esercizio del diritto di critica.
In particolare:
- la continenza formale attiene all’esposizione della critica che deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui (possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di dissenso e non si limitino a un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e reputazione altrui – cfr. Cass. n. 12420/2008; Cass. n. 1434/2015; Cass. n. 12522/2016). Con riferimento al rapporto di lavoro, il limite in argomento si considera “esemplificativamente superato ove si attribuiscono all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira”(Cass. n. 1379/2019);
- la continenza sostanziale esige che, qualora la critica riguardi un giudizio su fatti o condotte ascritte alla persona criticata, le circostanze fattuali siano vere, anche solo sulla base di un’incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis Cass. n. 38215/2021);
- la pertinenza richiede che la critica debba necessariamente rispondere a un interesse meritevole di tutela. Nel rapporto di lavoro lo è sicuramente ciò che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni di lavoro e d’impresa (Cass. n. 1379/2019).
Nel caso affrontato (un cardiochirurgo ha criticato la condotta del proprio direttore di dipartimento, con un’articolata e-mail inviata a quest’ultimo e, per conoscenza, ai colleghi di reparto, lamentando di aver subito un trattamento discriminatorio e mobbizzante dallo stesso cui aveva conseguito la sua totale estromissione da ogni attività di sala operatoria, nonostante la propria consolidata esperienza), i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte distrettuale non avesse applicato tali criteri.
Dal lato della continenza formale, la Suprema Corte ha ravvisato che il Giudice di seconde cure, partendo dai fatti storici e dalla correttezza espositiva della lettera, avrebbe dovuto procedere, per verificare il travalicamento del limite, a una più attenta analisi volta a stabile se la frase ad effetto utilizzata dal medico “tolga il suo ginocchio dal mio collo, come lei dovrei poter respirare anche io” (per la datrice di lavoro evocativa di un noto episodio di cronaca internazionale avente connotazione razziale) costituisse un’espressione riassuntiva dell’ampia critica formulata (e del proprio stato d’animo) o se, invece, “veicolasse un’offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato” l’operato del direttore di dipartimento.
Alle medesime conclusioni, la Corte di Cassazione è giunta con riferimento al criterio della pertinenza.
La Corte d’Appello non si sarebbe infatti attenuta ai consolidati principi, avendo limitato la propria indagine su tale elemento al modo in cui la critica era stata veicolata, ossia la diffusione della lettera anche ai colleghi del medico, senza considerare unitariamente il contesto lavorativo in cui la stessa si inseriva. E infatti, secondo i Giudici di legittimità “il giudizio di pertinenza non deve muoversi secondo il punto di vista dell’interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l’accusa, bensì seguendo il focus della inerenza di quelle modalità all’interesse meritevole di tutela e, nella specie, alle problematiche lavorative esposte [dal medico] nella lettera”.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte distrettuale in diversa composizione.
