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Il giudicato interno sulla giurisdizione e limiti all’impugnazione dell’attore soccombente nel merito

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 671 del 13 gennaio 2026 si è pronunciata sull’impossibilità per l’attore soccombente nel merito di impugnare la giurisdizione.

La vicenda trae origine da un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, promosso da alcune persone fisiche e da una società agricola contro un Comune della provincia di Salerno. Oggetto della controversia era la rivalutazione dei canoni annui dovuti al Comune per terreni assoggettati ad uso civico.

In particolare, i ricorrenti persone fisiche richiedevano al giudice di prime cure di accertare il possesso e la proprietà di un appezzamento di terreno, gravato da apposito uso civico del demanio, la determinazione del canone di natura enfiteutica originariamente fissato con ordinanza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli del 2 febbraio 1951, nonché l’importo di affrancazione del relativo canone. La società agricola, invece, domandava che fosse accertata la non debenza dell’adeguamento ISTAT del canone di natura enfiteutica.

Si costituiva dunque in giudizio il Comune nel solo procedimento introdotto dalle persone fisiche, domandando l’aggiornamento del canone all’effettiva realtà economica.

Il Tribunale di Salerno, riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti, accoglieva la richiesta di rivalutazione del canone e dell’importo a titolo di capitale di affrancazione nei giudizi promossi dalle persone fisiche, mentre rigettava il ricorso della società agricola.

Successivamente, i ricorrenti persone fisiche e la società agricola, con distinti appelli, hanno impugnato le ordinanze emanate dal Tribunale procedente, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’erronea assimilazione della legittimazione dell’occupazione di terre civiche all’enfiteusi, con conseguente impossibilità di rivalutare il canone originariamente stabilito.

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 447/2020, previa riunione dei giudizi, rigettava integralmente le impugnazioni. In particolare, la Corte territoriale affermava la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia vertesse sulla determinazione dell’ammontare di un’obbligazione pecuniaria e, dunque, su un diritto soggettivo. Nel merito, confermava la possibilità di procedere alla rivalutazione del canone ai fini della determinazione del capitale di affranco.

Avverso tale sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione articolato in sei diversi motivi. In particolare, la Seconda Sezione Civile, investita della controversia, ha rinviato alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione per contrasti giurisprudenziali.

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’attore soccombente nel merito non può impugnare la sentenza per contestare la giurisdizione, poiché non soccombente su tale autonomo capo della decisione.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che il capo sulla sussistenza della giurisdizione “è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un’apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione. Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito”.

Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, confermando così il principio per cui solo la parte effettivamente soccombente sulla questione di giurisdizione è legittimata a dedurne il difetto in sede d’impugnazione.

Data di pubblicazione
16.01.2026
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