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Il lavoro agile è mezzo funzionale all’applicazione di ragionevoli accomodamenti per il dipendente disabile anche in assenza di accordo aziendale

Cass. Civ., Sez. Lavoro sent. n. 605 del 10 gennaio 2025.

Con la sentenza n. 605/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che il rifiuto del datore di lavoro alla richiesta del dipendente disabile di poter svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile integra gli estremi di una discriminazione indiretta. Ciò in tutti i casi in cui tale accomodamento sia ragionevole e non comporti oneri finanziari sproporzionati.

A tal fine, secondo il Giudice di legittimità, a nulla rileva che l’accordo di regolamentazione aziendale dello smart working ne escluda esplicitamente l’accesso a determinate figure professionali (tra cui quella a cui appartiene il lavoratore disabile), dovendosi in primis, necessariamente, valutare, e poi verificare in concreto, la possibilità di espletare la prestazione di lavoro con tale modalità.

Il ragionevole accomodamento da predisporre in favore del disabile, rispondendo all’esigenza specifica di rimuovere ogni ostacolo alla parità di trattamento in ambito lavorativo e sociale, imporrebbe quindi al datore di lavoro di ricercare una qualsivoglia soluzione che sia idonea “a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore di lavoro a garantirsi una prestazione di lavoro utile all’impresa”.

La Suprema Corte ha ribadito che tale soluzione può essere individuata dalle parti in sede negoziale o, in mancanza, dal Giudice di merito che dovrà considerare ai fini della sua disamina:

  • l’effettiva praticabilità dell’accomodamento (che consenta quindi al dipendente disabile di effettuare la prestazione richiestagli in un ambiente lavorativo compatibile con le proprie limitazioni funzionali);
  • la ragionevolezza della “misura” per il datore di lavoro, sia in termini organizzativi che di costi da sostenere (avuto riguardo a ogni circostanza del caso).

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento del Giudice di seconde cure con cui era stato ordinato alla società di assegnare un dipendente affetto da gravi deficit visivi (invalido civile) a una sede sita nel suo comune di residenza, per ivi svolgere, da remoto o in regime di lavoro agile, le medesime mansioni svolte precedentemente presso una diversa sede di assegnazione.

Lo Smart Working, in un’ottica di contemperamento degli interessi in gioco, è stato giudicato dalla Corte un accomodamento ragionevole e attuabile, tenuto conto del fatto che la modalità di lavoro agile avrebbe garantito lo svolgimento della prestazione (come era già avvenuto nel corso del periodo emergenziale Covid), senza oneri eccessivi per la datrice di lavoro (individuati nella sentenza nella fornitura di idonea strumentazione e della relativa formazione).

Data di pubblicazione
22.01.2025

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