La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24565/2024, ha confermato la responsabilità di un lavoratore per una condotta censurabile consistente nell’affissione di un volantino sindacale sul proprio corpo durante l’orario di lavoro. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo a perturbare il regolare svolgimento dell’attività aziendale. La società datrice di lavoro aveva pertanto sanzionato il lavoratore con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La Corte di Appello di Roma aveva giudicato legittima tale sanzione.
È stato chiarito che l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro non è vietata, ma deve rispettare i limiti fissati dall’art. 26 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). In particolare, tale attività può essere svolta solo a condizione che non pregiudichi il normale svolgimento dell’attività aziendale. È quindi necessario che il proselitismo sia effettuato da lavoratori in possesso di regolare permesso e che le modalità non siano lesive per l’organizzazione aziendale. Tale equilibrio può essere garantito se il datore di lavoro mette a disposizione degli spazi dedicati all’interno dell’unità produttiva per le rappresentanze sindacali.
L’art. 25 della L. n. 300/1970 dispone che le rappresentanze sindacali abbiano il diritto di affiggere, negli spazi appositamente predisposti, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale, garantendo così ai lavoratori la possibilità di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro.
Questo articolo sottolinea altresì un limite per lo svolgimento di tali attività, che deve avvenire nei suddetti spazi appositi, senza interferire con il corretto funzionamento e la produttività aziendale. La Corte di merito ha ritenuto che tale limite fosse stato superato dall’attività svolta dal lavoratore, poiché la durata dell’esposizione e la costante visibilità del materiale sindacale durante l’intera prestazione lavorativa avevano creato una fonte di distrazione per gli altri lavoratori, superando così i limiti previsti dall’art. 26 della L. n. 300/1970.
In conclusione, pur non esistendo un divieto assoluto allo svolgimento dell’attività di proselitismo sindacale durante l’orario di lavoro, tale attività deve comunque essere esercitata in modo da non ostacolare il regolare svolgimento dell’attività aziendale.
