Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Firenze ha revocato l’omologazione del concordato preventivo di una società. Quest’ultima ricorreva per la cassazione della decisione della Corte d’Appello. Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, però, tale società veniva dichiarata fallita con sentenza definitiva non reclamata.
Alla luce di tale circostanza la Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso di impugnazione avverso il rigetto dell’omologa.
A riguardo la Cassazione ha ricordato che durante la pendenza della procedura concordataria non può essere dichiarato il fallimento della società.
Al contrario, una volta conclusasi la fase concordataria con il rigetto della domanda di omologazione, pur in pendenza dei termini per proporre reclamo avverso la stessa, è possibile procedere con la dichiarazione di fallimento.
Infatti, tra la domanda di concordato preventivo e la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza.
Ciò posto, una volta dichiarato il fallimento, può essere impugnata esclusivamente la sentenza dichiarativa del fallimento. Pertanto, gli eventuali motivi di impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato devono necessariamente tradursi in motivi di impugnazione della sentenza dichiarativa, non essendo ipotizzabile che, in accoglimento del reclamo del debitore proponente, sia omologato un concordato ormai precluso dal fallimento stesso.
Ebbene, nel caso in esame, la società aveva omesso di procedere con l’impugnazione della sentenza di fallimento, limitandosi, invece, ad impugnare la sola pronuncia relativa all’omessa omologa del concordato. In forza della pronuncia di fallimento intervenuta, per le ragioni sopra esposte,
il ricorso avverso l’omologa concordataria è stato dichiarato dalla Corte di Cassazione improcedibile.
