Il Tribunale di Milano ha confermato il proprio orientamento, sancendo il riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 per le obbligazioni pecuniarie assunte dall’imprenditore prima del suo assoggettamento ad una procedura concorsuale.
Tale tipologia di interessi trova applicazione nei casi di “ritardato pagamento delle transazioni commerciali” ed è adottata al fine di disincentivare l’inadempimento (e/o il ritardato adempimento) nei pagamenti per determinate tipologie di prestazioni.
Le argomentazioni contrarie al riconoscimento degli interessi si fondano per lo più su di un’interpretazione formalistica della norma in commento.
A cura dell’Avv. Nicola Concia
