La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, è tornata ad esprimersi in materia di crisi d’impresa, andando a riaffermare il principio di diritto secondo cui, in caso di concordato con continuità aziendale, la distribuzione del surplus generato dalla continuazione dell’attività deve avvenire nel pieno rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Nel caso di specie, una società aveva presentato al tribunale ricorso diretto ad ottenere l’ammissione al concordato preventivo con continuità. Il tribunale, tuttavia, aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda e, dunque, il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale, in particolare, evidenziava l’erronea configurazione, da parte della società, dei proventi che sarebbero stati ricavati dalla continuazione dell’attività aziendale come finanza esterna, e dunque liberamente allocabile dal debitore ai fini della soddisfazione dei creditori.
La Società proponeva reclamo avverso la pronuncia emessa all’esito del primo grado di giudizio, sostenendo l’ammissibilità dei redditi prodotti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa alla finanza esterna. Tuttavia, la Corte d’appello di Genova respingeva l’impugnazione, concordando con le motivazioni formulate dal tribunale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione la società, che insisteva nel ritenere il surplus derivante dalla continuazione dell’attività d’impresa come svincolato dalle regole che disciplinano l’ordine delle cause legittime di prelazione tra creditori e, dunque, liberamente destinabile dal debitore senza vincoli di distribuzione.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso formulato, ha proposto un’ampia disamina della fattispecie giuridica, chiarendo anzitutto la distinzione tra il concetto di “surplus concordatario” e di “finanza esterna”, indicandone altresì la diversa disciplina.
Il surplus, ai fini della causa, avrebbe dovuto essere inteso non come ogni utilità frutto della prosecuzione dell’attività, bensì soltanto come “quella parte di essa che ecceda la somma destinata al pagamento dei creditori, secondo il piano concordatario”. Altro non sarebbe, dunque, che l’incremento del valore dell’azienda realizzato tramite la continuità aziendale.
La “finanza esterna”, di contro, sarebbe “rappresentata da un apporto finanziario di un soggetto terzo rispetto al patrimonio del debitore, apporto che, se assistito dal … requisito di “neutralità”, sfugge alle stringenti regole della responsabilità patrimoniale e risulta, secondo i principi già affermati da questa Corte, liberamente distribuibile dal debitore”.
Stante quanto evidenziato, ha rilevato la Corte, è chiaro che i flussi generati dalla continuità aziendale non siano assimilabili a nuova finanza, trattandosi di contro di un incremento che dovrebbe ritenersi pacificamente rientrante nel concetto di “bene futuro”; il quale, secondo i principi fissati per la responsabilità patrimoniale, non può essere sottratto al soddisfacimento dei creditori secondo l’ordine di graduazione fissato.
In realtà, ha osservato la Corte, “la scelta del debitore di destinare soltanto una parte del proprio patrimonio attuale e futuro al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione non sarebbe di per sé inammissibile, ma richiederebbe il consenso individuale dei singoli creditori, non potendosi ammettere che una decisione maggioritaria disponga di una norma imperativa, quale l’art. 2740 cod. civ., sacrificando in tal modo il diritto individuale del singolo creditore senza il suo consenso”.
La Corte, d’altro canto, ha evidenziato che “la continuità aziendale costituisce un mero strumento funzionale al “miglior soddisfacimento dei creditori”, in quanto le regole distributive del valore liquidabile in favore dei creditori prevedono, anche in sede concorsuale, il rispetto delle cause di prelazione, con la conseguenza che una destinazione diversa da questa … costituirebbe il “tradimento” proprio del criterio che dovrebbe governare tali procedure, ossia il migliore soddisfacimento del ceto creditorio”.
Peraltro, la Corte ha voluto ulteriormente chiarire che una diversa ricostruzione sistematica non può dedursi né dall’articolo 182 quinquies, co. 5, L.fall., che consente di autorizzare il debitore a pagare i creditori anteriori se viene attestato che le prestazioni di questi sono essenziali alla prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, né dalla nuova disciplina dettata per il concordato in continuità aziendale dal CCII. Tali disposizioni, infatti, non paiono poter giustificare una diversa disciplina dispositiva del surplus concordatario.
Pertanto, nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l. fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione”.
