M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ribadisce i principi sottesi al riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c.

Con sentenza n. 1006 del 16 maggio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato su un tema ricorrente in ambito di rapporto di agenzia e relativo ai requisiti per il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c., rigettando la domanda di un agente per il riconoscimento di somme da parte della casa mandante, una società farmaceutica difesa dallo Studio Legale Lupi & Associati.

Più in particolare, l’agente proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ricevere un maggiore importo a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. rispetto a quanto già riconosciuto e corrisposto da parte dalla preponente a titolo di indennità di fine rapporto, quantificate ai sensi dell’AEC.

Il ricorrente fondava la propria pretesa sull’asserito incremento della clientela e del fatturato aziendale, che avrebbero apportato alla mandante sostanziali vantaggi anche a seguito della cessazione del rapporto e lamentava, inoltre, il criterio di calcolo utilizzato dalla società resistente, che avrebbe fatto riferimento alla contrattazione collettiva (e, nello specifico, all’Accordo Economico Collettivo Industria, applicabile al cessato contratto) in luogo dell’art. 1751 c.c.

Nel corso del giudizio, tuttavia, la preponente eccepiva puntualmente l’infondatezza del ricorso dell’agente rilevando soprattutto l’assenza di prova relativa all’ampliamento della clientela (in termini sia di nuovi clienti sia di affari per i clienti già esistenti) e alla sussistenza di vantaggi nei propri confronti, richiesta dall’art. 1751 c.c., e dimostrando, al contrario, un sensibile calo di fatturato registrato nelle zone di competenza dell’agente.

Sulla scorta di quanto dedotto dalla resistente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l’infondatezza del ricorso dell’agente, rigettandolo nella sua interezza.

La pronuncia in oggetto risulta interessante sotto diversi profili.

In primo luogo, ribadisce, infatti, i criteri per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c., e così:

  • l’ampliamento di clientela e/o di fatturato sui clienti esistenti e il correlato conseguimento di vantaggi da parte della preponente anche a seguito della cessazione del rapporto; e
  • l’equità della somma corrisposta all’agente sulla base delle circostanze del caso concreto.

I criteri di cui sopra devono sussistere congiuntamente non valendo, pertanto, alcun rapporto di alternatività tra gli stessi.

Da ciò consegue che è onere dell’agente allegare e provare gli specifici nominativi dei singoli nuovi clienti e/o di quelli preesistenti per i quali il volume di affari sia stato incrementato (circostanza, come si è detto, non verificatasi nel caso che ci occupa).

La pronuncia del Tribunale si sofferma altresì sui rapporti tra la norma codicistica (invocata quale criterio di calcolo da parte dell’agente) e la contrattazione collettiva, richiamando in merito il principio di maggior favore espresso dalla giurisprudenza (anche comunitaria) e riguardante la derogabilità all’art. 1751 c.c. qualora l’applicazione degli accordi economici collettivi non risulti pregiudizievole per l’agente.

Il tema di maggiore interesse è rappresentato, tuttavia, dalla precisazione del Tribunale in merito al concetto di “incremento”. Sul punto, infatti, si osserva che il mero aumento di non è da solo idoneo a soddisfare il requisito della norma codicistica, posto che può ben costituire il dato fisiologico di un rapporto di durata quale quello di agenzia (che nel caso specifico, oltretutto, è rimasto efficace dall’ottobre 2013 al gennaio 2020) e che potrebbe altresì derivare da una serie di fattori esterni e del tutto indipendenti dall’attività promozionale concretamente posta in essere dall’agente (ad esempio, l’espansione del mercato). L’incremento deve essere, dunque, reale e non nominale o determinato da circostanze esterne e non riconducibili all’operato dell’agente.

Si tratta di un’interpretazione senz’altro interessante e sicuramente non relegata al caso di specie ma che, al contrario, potrà trovare spazio in analoghe vicende future.

Data di pubblicazione
21.05.2025

Share