In particolare, il Giudice ha stabilito che, nell’ambito di un contratto di rete tra imprese, il distacco è valido solo se la società distaccante svolge un’attività imprenditoriale autonoma ed effettiva. Se questo requisito manca, viene meno anche l’interesse concreto al distacco, come richiesto dall’art. 30, comma 4-ter, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In tale ipotesi, la fattispecie deve essere riqualificata come somministrazione illecita di manodopera.
Nel caso specifico, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, congiuntamente a INPS e INAIL, ha notificato alla società distaccataria due verbali unici di accertamento. Questi contestavano l’uso del contratto di rete con finalità elusive, rilevando la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera nel periodo oggetto di indagine.
La società ha quindi presentato ricorso al Giudice del Lavoro, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento delle somme richieste, comprese quelle a titolo di sanzione. I tre enti convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l’INAIL ha motivato la fondatezza dell’indagine, evidenziando che la società distaccante non possedeva i requisiti per essere qualificata come imprenditore ai sensi dell’art. 1655 c.c.
Le verifiche hanno infatti riscontrato la totale assenza di beni strumentali e attrezzature necessarie per l’attività, il mancato pagamento di utenze aziendali (luce e gas), e la mancanza di una sede operativa nel periodo oggetto di indagine.
Il Tribunale ha accertato nel merito che la società distaccante non aveva esercitato alcuna attività di impresa nel periodo precedente alla stipulazione del contratto di rete.
Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto irrilevante l’adesione della società al contratto di rete, dichiarandone la nullità e riqualificando l’intero rapporto come somministrazione illecita di manodopera.
