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Inammissibile la domanda di ripetizione di indebito dell’esecutato

Con l’ordinanza n. 23283/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento – stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell’espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti – preclude al soggetto esecutato l’esperibilità dell’azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un’opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.”

La vicenda trae origine dall’instaurazione di un giudizio di merito, in cui il debitore esecutato conveniva in giudizio il creditore intervenuto (un istituto di credito) per ottenere la restituzione della somma pignorata, assegnata alla banca all’esito di una procedura espropriativa immobiliare. L’attore sosteneva, da un lato, di aver prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di un’altra società e che, a seguito del fallimento di quest’ultima, la banca si era insinuata al passivo fallimentare e aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori della società; dall’altro, che il credito della banca fosse stato estinto durante il procedimento espropriativo a seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo con un altro fideiussore. Tuttavia, la domanda attorea veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. I giudici ritenevano infatti che la transazione intervenuta tra la banca e il cofideiussore riguardasse esclusivamente la quota di debito di quest’ultimo, escludendo l’applicabilità dell’art. 1304, primo comma, c.c., nonché dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare, che disciplina la diversa ipotesi dell’insinuazione al passivo dei condebitori solidali in via di regresso.

In sede di ricorso per Cassazione, il debitore esecutato lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. e dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare, sostenendo che l’insinuazione al passivo fallimentare del credito della banca comportasse l’integrale soddisfacimento dello stesso e rendesse illegittima sia la prosecuzione dell’azione esecutiva individuale sia l’assegnazione delle somme al termine della procedura espropriativa.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha evidenziato che tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive hanno carattere definitivo e precludono l’esperibilità di azioni successive volte a contestare la validità degli atti o degli effetti della procedura, come già affermato in precedenza (cfr. Cass. 14 giugno 2023, n. 17021). Inoltre, la stabilità dei risultati dell’espropriazione forzata è garantita dai rimedi disponibili all’interno della procedura stessa, come l’opposizione all’esecuzione.

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato che il soggetto espropriato non può proporre, dopo la chiusura del procedimento esecutivo, un’azione di ripetizione di indebito nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) basata sull’illegittimità sostanziale dell’esecuzione forzata, salvo che tale illegittimità sia stata fatta valere mediante opposizione durante il processo esecutivo e accolta successivamente alla chiusura dello stesso.

Data di pubblicazione
8.11.2024
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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