Con l’ordinanza n. 28492/2024, la Corte di Cassazione è tornata a far luce sulla differenza tra infortunio sul lavoro e in itinere, ai fini della dell’indennizzo da riconoscersi all’infortunato.
Nel caso esaminato dalla Corte, il dipendente, dopo aver raggiunto il posto di lavoro con un mezzo proprio, era rimasto disposizione del datore di lavoro presso la sede aziendale, per poi essere da questi inviato presso un cantiere. In tale tragitto (sede lavoro/cantiere) il lavoratore era incorso in un incidente.
Secondo la Suprema Corte, a prescindere dalla qualificazione operata negli atti di causa come infortunio in itinere (che aveva portato i giudici dei due precedenti gradi di giudizio a non riconoscere la natura indennizzabile del sinistro), l’evento era riconducibile nel contesto di un infortunio sul lavoro considerato che lo spostamento verso il cantiere era avvenuto durante l’orario di lavoro ed era strettamente funzionale per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore.
La Suprema Corte, seguendo un orientamento oramai costante, ha infatti chiarito che “il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (cfr. Cass. n. 17511/2010; Cass. n. 5701/2004).
Conseguentemente, sussistendo in capo al datore di lavoro un dovere di sorveglianza volto a prevenire condotte imperite del dipendente, l’accertamento di merito avrebbe dovuto focalizzarsi – nell’ambito di un infortunio sul lavoro – sull’aver o meno il dipendente posto in essere “una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa sopra indicata”.
Così, tuttavia, non era stato fatto nel caso di specie.
Il Giudice di legittimità ha quindi cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, fosse riesaminato il merito della controversia
