Nel corso della procedura fallimentare, il giudice delegato non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da un dipendente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), atteso che dal CUD 2018 risultava l’intervenuta erogazione del trattamento richiesto.
A seguito di ciò, il dipendente proponeva opposizione. Il Tribunale di Ancona, da un lato, riteneva che il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dovesse ritenersi adeguatamente dimostrato dal Certificazione Unica Dipendente (CUD), in quanto facente fede nei confronti della curatela, la quale, essendo rimasta estranea al rapporto di lavoro, doveva essere considerata soggetto terzo.
Dall’altro, il Tribunale osservava che tale documento aveva un contenuto inequivoco, non contestato dal lavoratore, di modo che era ragionevole ritenere che il credito fosse stato già soddisfatto.
Il dipendente si vedeva costretto a proporre ricorso per Cassazione.
Il ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. asserendo che il Certificazione Unica Dipendente (CUD), come atto unilaterale proveniente dal datore di lavoro, non comprovava in alcun modo l’esistenza di fatti estintivi del credito fatto valere dal lavoratore, soprattutto in presenza delle contestazioni avanzate dal lavoratore. Pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la curatela, sebbene fosse onerata di provare i fatti estintivi del proprio debito, aveva omesso di assolvere questo onere, cosicché rimaneva indimostrata l’estinzione del credito vantato dal lavoratore richiesto in sede fallimentare.
Chiamata a decidere, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.
In particolare, secondo la Corte, il Tribunale, dal momento che aveva constatato che il credito maturato a titolo di TFR era stato dimostrato dal Certificazione Unica Dipendente (CUD), non ha tenuto conto del “principio dell’inscindibilità del contenuto del documento” applicabile solo ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene; circostanza questa che non era applicabile al caso di specie in quanto il curatore assumeva la medesima posizione processuale del fallito.
In forza di tale principio, per i documenti formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene, quand’anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
In conclusione, secondo la Corte, il Tribunale, dopo aver espressamente riconosciuto che il lavoratore aveva negato di aver percepito il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, ponendo così in contestazione la circostanza allegata dalla procedura, non poteva considerare estinto il credito sulla base della sola documentazione formata dal fallito, ancorché la stessa fosse stata prodotta dal curatore.
