Lo scorso 10 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato i due schemi di decreto legislativo in materia di intelligenza artificiale e, più in particolare, destinati a completare l’attuazione nazionale dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1668) e della legge n. 132 del 2025.
I testi delineano già con chiarezza l’impianto basato sul controllo umano.
In questa cornice, l’IA viene considerata non come un semplice strumento tecnologico, ma come un’infrastruttura organizzativa e decisionale che richiede controllo umano, il quale non può in alcun modo essere sostituito. In altri termini, l’IA ha sicuramente una valenza di utile supporto qualificato, ma le decisioni finali su quanto da essa prodotto non possono che essere affidate alle persone.
Entrando nel merito del contenuto, il primo schema copre tematiche quali poteri delle autorità nazionali, vigilanza, sanzioni, spazi di sperimentazione e formazione; contiene, inoltre, disposizioni in materia di lavoro.
Sul piano della governance, il ruolo centrale viene attribuito ad AgID, quale autorità nazionale di notifica, e all’ACN, quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico, ferma restando la competenza delle autorità settoriali (come Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy) nei rispettivi ambiti.
Particolare attenzione viene, inoltre, dedicata al lavoro: nei processi che incidono su costituzione, modifica o cessazione del rapporto, compresi i procedimenti disciplinari, la decisione finale non potrà essere adottata esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato, ma dovrà restare affidata a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo, con conseguente nullità del licenziamento adottato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata. Ne deriva la necessità di rivedere, tra gli altri, strumenti di recruiting e procedure disciplinari.
Altro aspetto evidenziato dal primo schema è l’importanza della formazione in materia di intelligenza artificiale: a tal fine, vengono introdotte misure su, tra gli altri ambiti, scuola, formazione dei docenti, università ed enti di ricerca, amministrazione della giustizia, professioni e sanità, con un obbligo a carico delle imprese di alfabetizzazione minima del proprio personale.
Il secondo schema disciplina invece l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, introducendo altresì disposizioni in materia di responsabilità civile e penale. Anche questo caso, la finalità è quella di ammettere l’utilizzo dei sistemi di IA ma sempre in qualità di strumenti di supporto, con la necessità di una successiva revisione umana qualificata e in un contesto di tracciabilità delle operazioni e rispetto dei diritti fondamentali.
Tra le novità appena elencate, vale la pena soffermarsi soprattutto sull’introduzione di una nuova fattispecie di reato, il nuovo art. 437-bis c.p. che disciplina l’omessa adozione o l’alterazione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, quando ne derivi un concreto pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Tale reato va, inoltre, a integrare l’elenco di reati-presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Infine, sul versante della responsabilità civile, i decreti rafforzano gli strumenti probatori del danneggiato: il giudice potrà ordinare l’esibizione di elementi relativi al funzionamento del sistema, inclusi registri, documentazione tecnica, informazioni sul risk management e sulle modalità di supervisione umana; inoltre, in presenza di violazioni degli obblighi dell’AI Act, è prevista una presunzione relativa del nesso causale, salvo prova contraria.
La linea intrapresa dagli schemi di decreto è dunque chiara: per le imprese e gli operatori che si avvalgono dell’IA non sarà, infatti, sufficiente essere compliant sotto un profilo meramente formale, ma sarà necessario assicurare un sistema integrato di verifiche e controlli che possa definirsi efficiente in concreto.
