Con l’ordinanza n. 4936/2025 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ha falsamente attestato la propria presenza in servizio attraverso l’utilizzo di un device aziendale, nel caso in specie un I-Pad. La scoperta della condotta scorretta è avvenuto tramite apposite investigazioni difensive commissionate dalla società datrice.
Più nel dettaglio, il lavoratore, operaio con la mansione di addetto alla distruzione del gas e interventi tecnici, era destinatario di una contestazione disciplinare adducente una pluralità di condotte, tra cui proprio la falsa attestazione di presenza in servizio presso gli utenti che avevano chiesto il suo intervento. Alle giustificazioni del dipendente seguiva il licenziamento disciplinare.
Il lavoratore ricorreva dapprima dinnanzi al Tribunale di Napoli e, successivamente, presso la Corte di Appello. In entrambi i gradi di giudizio le domande del lavoratore venivano integralmente rigettate.
Il lavoratore proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione contestando l’illegittimità del controllo operato dal datore di lavoro a mezzo dell’I-Pad aziendale e di agenzia investigativa.
Per quanto concerne l’utilizzo dell’iPad, i giudici hanno ritenuto che, nel caso in esame, il device aziendale non costituisse uno strumento di controllo del datore sull’operato del lavoratore, ma serviva esclusivamente per registrare i dati sulle attività svolte, inseriti dallo stesso dipendente. Tuttavia, le indagini investigative hanno rilevato che le informazioni inserite dal lavoratore erano false.
Con riguardo, invece, al ricorso ad agenzia investigativa privata, la Corte ha ribadito la coerenza della condotta del datore di lavoro con il disposto di cui all’art. 2 della L. n. 300/1970.
Le investigazioni esterne ai locali di lavoro, purché, non sconfinino nella vigilanza lavorativa vera e propria, sono legittime qualora siano dirette a verificare condotte aventi carattere fraudolento, connotate dall’obiettivo di arrecare un danno in capo alla società e un conseguente beneficio personale a favore del lavoratore.
Nel caso di specie doveva considerarsi presente detta finalità. Pertanto, risultava legittimo il ricorso all’agenzia investigativa.
