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La Cassazione conferma i principi in tema di usura e trasparenza nei contratti di leasing immobiliare

Con l’ordinanza n. 3559/2026, la Corte Suprema di Cassazione è tornata a pronunciarsi su alcuni rilevanti profili in materia di leasing immobiliare, soffermandosi, tra l’altro, sulla mancata indicazione del c.d. “tasso leasing” nei contratti, nonché sulle questioni relative all’usura e agli interessi di mora.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società utilizzatrice a responsabilità limitata nei confronti di una banca, avverso una sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare, già accertata in primo grado.

In particolare, il ricorso per cassazione si fondava su quattro motivi di impugnazione.

I primi due motivi, con cui la ricorrente lamentava il difetto di rappresentanza sostanziale della società controricorrente e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sono stati dichiarati infondati.

Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava la violazione della Legge 108/1996 e dell’art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo la presunta usurarietà degli interessi di mora. In particolare, il tasso di mora pattuito (10,66%) sarebbe stato superiore al tasso soglia del periodo (10,23%). La ricorrente contestava inoltre la prassi di maggiorare di 2,1 punti percentuali le soglie previste per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi di mora, e negava la presenza nel contratto di una vera e propria clausola di salvaguardia.

Sul punto, la Corte ha precisato che l’accertamento circa l’esistenza e la portata di una clausola di salvaguardia sfuggisse al sindacato di legittimità poiché “si traduce in un’indagine di fatto, affidata al giudice di merito”.

La Corte ha inoltre ribadito che la clausola di salvaguardia trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari in un obbligo contrattuale specifico a carico della banca, consistente nell’impegno a non applicare, per tutta la durata del rapporto, interessi superiori al limite di legge. In caso di contestazione, grava dunque sulla banca, secondo le regole della responsabilità contrattuale, l’onere di provare di aver adempiuto correttamente all’impegno assunto. Nel caso di specie, il superamento del tasso soglia era stato escluso dal giudice di merito.

La Cassazione ha altresì confermato che, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ammissibile il cumulo materiale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, in ragione della diversa funzione che essi svolgono: remunerativa i primi, sanzionatoria per l’inadempimento i secondi.

È stato ritenuto legittimo il criterio di calcolo adottato dal giudice di merito, che aveva fatto riferimento al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) maggiorato di 2,1 punti percentuali.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 117 T.U.B. e dell’art. 1346 c.c., lamentando la mancata trasparenza e l’indeterminatezza (o indeterminabilità) degli interessi corrispettivi. Le censure riguardavano, in particolare, la scarsa leggibilità del contratto e la complessità dei calcoli necessari per determinare il tasso applicato.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nei contratti di leasing, la mancata indicazione esplicita del “tasso leasing” non viola l’art. 117 T.U.B. se il tasso è comunque determinabile per relationem, ovvero tramite rinvio a criteri prestabiliti ed elementi oggettivamente individuabili, senza margini di discrezionalità per la società concedente.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che, nonostante il tecnicismo della struttura contrattuale, l’obbligazione fosse determinabile sulla base di dati tecnici oggettivi.

Data di pubblicazione
20.02.2026

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