In data 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28561, si è pronunciata sul ricorso presentato da una società agricola che mirava a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla presunta responsabilità precontrattuale e contrattuale di una finanziaria nell’ambito di un rapporto di leasing. La società ricorrente lamentava che la finanziaria non avesse svolto tempestivamente l’istruttoria per un contratto di leasing relativo a un impianto eolico che la concedente avrebbe dovuto realizzare su un terreno in leasing, circostanza che avrebbe causato ritardi nella realizzazione dell’opera e la perdita di una tariffa agevolata del GSE. Inoltre, sosteneva che la finanziaria non avesse adempiuto agli obblighi contrattuali, non fornendo i fondi necessari per la costruzione dell’impianto né concedendo in godimento una centrale funzionante. In primo grado, il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto le richieste della società agricola, riconoscendo la responsabilità contrattuale della banca, ma rigettando le altre pretese. La Corte d’Appello, invece, confermava l’insussistenza della responsabilità precontrattuale della finanziaria, ritenendo che i tempi di costruzione dell’impianto non fossero stati chiaramente definiti. Inoltre, riformava la sentenza di primo grado escludendo la responsabilità contrattuale della finanziaria, poiché riteneva legittima la decisione della banca di non finanziare somme superiori a quelle inizialmente concordate, attribuendo la responsabilità della costruzione esclusivamente all’utilizzatore. La società agricola impugnava la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, che rigettava il ricorso. La Suprema Corte, infatti, riteneva infondati e inammissibili i motivi addotti dalla ricorrente, affermando che la valutazione della responsabilità precontrattuale spettava al giudice di merito, il quale aveva correttamente escluso la responsabilità della banca, individuando nei ritardi della società fornitrice degli impianti la causa principale dei problemi sollevati. La Corte di Cassazione sottolineava, inoltre, che la concedente aveva diritto di modificare le condizioni del finanziamento prima della firma del contratto, escludendo così la responsabilità contrattuale della finanziaria per non aver messo a disposizione somme superiori a quelle necessarie per la realizzazione dell’impianto. La Corte, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello, condannava la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, comprensive di spese generali e accessori di legge in favore della parte controricorrente.
