Con la sentenza n. 439/2024 del 24 maggio 2024, il Tribunale di Marsala ha stabilito che, in tema di cessione di crediti certificati, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012, “la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti”.
Il caso trae origine da un giudizio instaurato da un istituto di credito, assistito dallo Studio Legale Lupi & Associati, che, in esecuzione di operazioni di factoring, si era reso cessionario dei crediti certificati esistenti e futuri vantati da quest’ultimo nei confronti di un Comune.
Soccombente in primo grado, l’Ente ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Marsala, che condannava il Comune al pagamento in favore della Banca degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. A sostegno dell’appello, il Comune sosteneva che il Giudice di primo grado aveva erroneamente individuato, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002, come termine di decorrenza degli interessi moratori dovuti, il termine di scadenza indicato nella fattura, anziché il diverso termine riportato nell’atto di certificazione del credito rilasciato dalla società cedente alla Banca.
Anche in sede di appello, la domanda dell’Ente è stata respinta. Il Tribunale ha statuito che le argomentazioni del Comune non erano fondate, poiché, in primo luogo, l’art. 9 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 non prevede che la certificazione faccia venire meno la pregressa mora. In secondo luogo, l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012, intitolato “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, stabilisce che, in caso di crediti certificati, il computo degli interessi di mora è regolato dalla normativa vigente di riferimento, oppure può essere stabilito mediante una specifica pattuizione contrattuale tra le parti.
In conclusione, si può affermare che, nell’ipotesi di crediti certificati, gli interessi di mora devono essere calcolati in base a quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, ossia dal termine di scadenza della fattura, salvo che non vi sia una specifica deroga contrattuale tra le parti.
