La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un istituto bancario nei confronti dei garanti di un’apertura di credito. I fideiussori avevano proposto opposizione, eccependo, tra gli altri motivi, la nullità della clausola che derogava alla disciplina dell’art. 1957 c.c., ritenendola particolarmente onerosa e dunque soggetta alla doppia sottoscrizione.
Il Tribunale di Cosenza, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha comunque condannato i garanti al pagamento di una somma inferiore, riconoscendo la piena validità della fideiussione e della clausola contestata.
La Corte d’Appello ha confermato questa decisione, osservando che la rinuncia preventiva al termine decadenziale da parte del fideiussore è pienamente ammissibile, non incide sull’equilibrio contrattuale e non si pone in contrasto con norme imperative o principi di ordine pubblico. Al contrario, costituisce un’assunzione consapevole di rischio da parte del garante, legata alla possibilità che il creditore eserciti il proprio diritto in tempi più ampi.
In sede di ricorso per cassazione, i fideiussori hanno reiterato la doglianza circa la natura vessatoria della clausola, ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la censura, confermando che la rinuncia preventiva al termine di cui all’art. 1957 c.c. non ha carattere vessatorio e non è soggetta a doppia sottoscrizione, purché sia chiaramente indicata nell’atto fideiussorio.
Si tratta di un principio destinato ad avere ricadute concrete in ambito bancario e contrattuale, rafforzando l’autonomia delle parti e la stabilità degli accordi fideiussori sottoscritti, anche in presenza di deroghe ai termini ordinari previsti dal codice civile.
