Con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la clausola penale inserita in due contratti di apprendistato, a norma della quale, in caso di dimissioni dei lavoratori durante il periodo di formazione senza giusta causa o senza il rispetto dei termini di preavviso, gli stessi sarebbero stati obbligati a versare al datore di lavoro una somma equivalente alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di effettiva formazione effettuata, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che, ferme restando le condizioni del contratto di apprendistato stabilite dal Legislatore, nel nostro ordinamento non sussistono limiti all’autonomia privata con riferimento alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore.
Ne consegue che ci si trova in presenza di una clausola di durata minima collegata a un diritto potestativo disponibile, in forza della quale il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può agire nei confronti del lavoratore per il risarcimento del danno (la meritevolezza dell’interesse datoriale sarebbe infatti rinvenibile nel dispendio economico sopportato per garantire al lavoratore una formazione dedicata per specifiche mansioni).
La clausola, specifica il Giudice di prime cure, deve inoltre ritenersi legittima solo qualora “da parte dell’imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore“. Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva fornito prova documentale della formazione erogata, evidenziando di non aver mai, di fatto, potuto beneficiare dell’effettivo apporto lavorativo dei due dipendenti, i quali risultavano essere stati interamente impegnati nelle attività formative.
All’esito di una valutazione della complessiva economia del rapporto di lavoro, Il Tribunale ha ritenuto che gli importi previsti dalla clausola penale non fossero eccessivamente gravosi per i lavoratori, i quali sono stati pertanto condannati al pagamento delle giornate di formazione, secondo quanto previsto dal contratto individuale di lavoro.
