Con la recente sentenza n. 20979/2024 la Corte di Cassazione ha esaminato il licenziamento disciplinare di un dipendente che aveva usufruito di due giorni di permesso sindacale retribuito per svolgere attività personali e del tutto estranee al proprio ruolo di sindacalista.
In prima battuta, i Giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che aveva verificato l’effettiva modalità di fruizione dei permessi sindacali da parte del dipendente mediante attività investigativa.
Tale indagini non è infatti risultata preclusa dagli artt. 2 e 3 L. n. 300/1970 (il controllo non aveva riguardato strettamente l’adempimento della prestazione lavorativa) in quanto volta ad accertare un comportamento illegittimo del lavoratore – e disciplinarmente rilevante – posto in essere al di fuori del suo orario di lavoro.
Con riferimento alla condotta del dipendente, la Suprema Corte, condividendo pienamente le argomentazioni del Giudice di seconde cure veneziano, ha ritenuto che la stessa non potesse essere ricondotta ad una mera assenza dal lavoro, alla mancata presentazione o abbandono ingiustificato del posto di lavoro (tutte fattispecie astrattamente sanzionabili con una sanzione conservativa), bensì dovesse essere qualificata nei termini, ben più gravi, di abuso del diritto (alla stregua di quanto avviene in materia di permessi della L. n. 104/1992, cfr. Cass. nn. 8784/2015, 5574 e 9217/2016).
Ciò in quanto nella condotta esaminata è elemento valorizzabile la condizione soggettiva dell’autore che, preposto alla tutela di interessi collettivi e, unicamente per questo motivo, beneficiario dei permessi retribuiti ex art. 30 L. n. 300/1970 (la cui concessione, peraltro, non è soggetta al vaglio discrezionale/autorizzatorio del datore di lavoro), li utilizzava per finalità diverse da quelle istituzionali previste dall’ordinamento.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la sentenza appellata, dichiarando la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente.
