Corte di Cassazione sentenza del 23 ottobre 2025 n. 2177
La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’onere dell’attore di provare la legittimazione passiva del convenuto, in quanto elemento costitutivo della domanda, introducendo un’eccezione.
La vicenda è sorta da una richiesta di risarcimento dei danni, da parte di una società di traslochi, nei confronti di un condominio. La società aveva parcheggiato due furgoni in corrispondenza del condominio, i quali sono stati colpiti da pezzi di intonaco che si sono staccati dai frontalini esterni e dalla parete del condominio, subendo un danno alla carrozzeria.
In primo grado, il giudice di pace ha rigettato la domanda perché ha ritenuto non provata la colpa del condominio nella produzione del danno. In sede d’appello, il Tribunale ha rigettato il gravame affermando che la società di traslochi, in qualità di appellante, non ha dimostrato che il danno sia stato causato dalla cattiva manutenzione e custodia di beni comuni appartenenti al condominio, potendo gli stessi essere imputati anche ai singoli proprietari degli immobili da cui si sono staccati i calcinacci. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto la domanda priva di un elemento costitutivo.
La società di traslochi ha proposto ricorso per cassazione.
Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 2697, 1117 c.c. nonché degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha illegittimamente e immotivatamente ritenuto non raggiunta la prova della titolarità passiva del condominio. A tal proposito, sottolinea che non è stata sollevata da parte del condominio l’eccezione di carenza di legittimazione/titolarità passiva e che il condominio ha svolto difese da cui risulta pacificamente la titolarità dei frontalini.
La Corte, nell’esaminare questo primo motivo, afferma che il giudice, a fondamento della propria decisione, deve porre sia le prove proposte dalle parti sia “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. I fatti non contestati devono, in ogni caso, essere valutati dal giudice, tramite il suo prudente apprezzamento, rilevandone l’esistenza o meno dagli atti di causa o dal materiale probatorio raccolto.
Nel caso di specie, oltre a non aver contestato la propria posizione soggettiva passiva, il condominio ha allegato dei documenti da cui risulta espressamente detta titolarità. Il condominio ha, infatti, affermato che la caduta dei calcinacci è derivata da un precedente sinistro rispetto a cui aveva ottenuto il risarcimento dei danni dalla propria assicurazione.
Dunque, il Tribunale, sebbene abbia correttamente rilevato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e che spetta all’attore provarne la sussistenza, non ha considerato che tale titolarità può essere ritenuta provata anche sulla base del comportamento processuale del convenuto.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale e affermando il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
