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La mancata riscossione dei canoni come finanziamento indiretto del socio

Con ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione civile si è pronunciata sulla mancata riscossione dei canoni di locazione da parte del socio locatore, qualificando tale situazione quale finanziamento postergato.

La controversia trae origine dalla concessione in locazione da parte di una società a responsabilità limitata ad un’ulteriore società di cui era socia accomandante. Per circa otto anni, la conduttrice non aveva corrisposto i canoni di locazione, senza che la locatrice agisse per il recupero del credito o per la risoluzione del contratto.

A seguito del fallimento della conduttrice, la società locatrice ha chiesto di essere ammessa al passivo come creditore privilegiato.

Il Tribunale confermava tuttavia la natura postergata del credito, qualificando i canoni non riscossi quale finanziamento indiretto e affermando che “la mancata richiesta di pagamento dei canoni per ben 8 anni e l’omissione di agire per il recupero di tale credito […] rappresentano, a ben vedere, un finanziamento indiretto della società poi fallita da parte della socia accomandante, cosicché il credito dell’opponente per i canoni di locazione rimasti insoluti deve essere qualificato come postergato ai sensi dell’ art. 2467 c.c.”.

Avverso il decreto del Tribunale la società creditrice proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che non ci si trovasse di fronte ad un finanziamento del socio ricadente nel campo di applicazione dell’art. 2467 c.c.: ciò sia in ragione del fatto che tale norma non sarebbe applicabile al di fuori delle s.r.l., sia in quanto la rinuncia alla percezione dei canoni di locazione non rappresenterebbe un finanziamento in favore della società.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la natura postergata del credito.

Secondo i giudici, la nozione di “finanziamento dei soci” prevista dall’art. 2467 c.c. deve essere interpretata in senso ampio e comprende qualsiasi apporto economico che consenta alla società di beneficiare di risorse senza sostenere immediatamente il relativo costo.

In tale prospettiva, la protratta mancata riscossione dei canoni di locazione da parte del socio-locatore ha consentito alla società di conservare liquidità che altrimenti avrebbe dovuto impiegare per il pagamento dei canoni, realizzando così un finanziamento indiretto.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”.

In tale prospettiva, la protratta mancata riscossione dei canoni di locazione da parte del socio-locatore ha consentito alla società di conservare liquidità che altrimenti avrebbe dovuto impiegare per il pagamento dei canoni, realizzando così un finanziamento indiretto.

Data di pubblicazione
12.06.2026

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