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La mediazione obbligatoria: la Cassazione esclude che basti l’avvio formale della procedura per soddisfare la condizione di procedibilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9608 del 15 aprile 2026, è intervenuta in tema di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, chiarendo che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale richiede l’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione e non il suo mero avvio formale.

La vicenda trae origine da un giudizio promosso dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R.) per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del conduttore di un immobile. Quest’ultimo si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e contestando, in particolare, la sproporzione e la genericità degli importi richiesti, nonché la parziale prescrizione dei canoni di locazione.

Nel corso del giudizio, il convenuto rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione demandata dal giudice, evidenziando tuttavia la mancata partecipazione di A.T.E.R. al relativo procedimento.

Con la decisione di primo grado, il Tribunale di Roma condannava l’A.T.E.R. al pagamento della sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione e, al contempo, condannava il convenuto al pagamento dei canoni di locazione maturati a decorrere dal luglio 2001, dichiarando prescritti quelli anteriori.

La Corte d’appello di Roma rigettava successivamente l’impugnazione proposta dal conduttore, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione articolando quattro motivi di censura. In particolare, con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 28/2010, sostenendo che la mancata partecipazione di A.T.E.R. al procedimento di mediazione avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta quando il procedimento di mediazione venga concretamente esperito, ossia quando il primo incontro dinanzi al mediatore si svolga con la comparizione di almeno la parte onerata dell’attivazione della procedura, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

Secondo la Cassazione, infatti, la condizione di procedibilità “non è collegata né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma all’effettivo esperimento del procedimento di mediazione”. Tale esperimento richiede necessariamente lo svolgimento del primo incontro e la comparizione qualificata di almeno una parte.

Ne consegue che le parti devono comparire personalmente o tramite delegato, sempre assistite dai rispettivi difensori ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010. Diversamente, ove il procedimento non venga instaurato oppure al primo incontro non partecipi alcuna parte, in particolare quella che ha attivato la mediazione, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il procedimento di mediazione demandata fosse stato ritualmente instaurato e che, pertanto, la condizione di procedibilità dovesse considerarsi validamente soddisfatta.

Data di pubblicazione
15.05.2026
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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