Nel caso di sequestro conservativo di quote di SRL è necessaria ex lege la nomina di un custode giudiziario che – ai sensi degli artt. 2352 e 2471 bis cod. civ. – eserciti non solo il diritto di voto, ma anche tutti gli altri diritti amministrativi.
Competente per la nomina del custode, secondo il principio generale ricavabile dall’art. 669 duodecies cod. proc. civ., è lo stesso giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro.
Non sono applicabili analogicamente le norme di cui agli artt. 520 e 559 cod. proc. civ. che individuano rispettivamente nell’ufficiale giudiziario procedente e nel giudice dell’esecuzione il soggetto competente alla nomina del custode per le ipotesi di pignoramento mobiliare e immobiliare.
