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La nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi: come l’Europa adatta “vecchi” schemi alla “nuova” economia digitale e ai sistemi di Intelligenza Artificiale

La Direttiva (UE) 2853/2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (“Product Liability Directive” – “PLD”) integra aspetti volutamente solo accennati dall’AI Act, affrontando le nuove sfide connesse all’impiego di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale, e a nuovi modelli imprenditoriali, inclusi gli operatori delle piattaforme online. La PLD si applicherà a tutti i prodotti immessi sul mercato a partire dal 9 dicembre 2026.

Scopo della PLD

Definire norme comuni in materia di responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi, tutelando le persone fisiche e garantendo il risarcimento dei danni subiti.

Come la PLD raggiunge questo obiettivo?

  • Ampliamento della definizione di “prodotto”
    La definizione di prodotto ora include “ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o immobile, o interconnesso con essi; include inoltre l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software”.
    Il software, compresi i SaaS e i sistemi di IA, è quindi soggetto alla nuova disciplina. Pertanto, sia i produttori sia i distributori di sistemi di IA possono essere ritenuti responsabili per i danni arrecati, alla stregua dei produttori e distributori di beni fisici.
  • Estensione del periodo di garanzia
    Il periodo di responsabilità per i prodotti difettosi viene esteso a 10 anni, con l’obbligo di garantire la sicurezza dei sistemi digitali per l’intero ciclo di vita. Qualsiasi modifica sostanziale del software fa decorrere un nuovo termine di garanzia di 10 anni.
  • Divulgazione degli elementi di prova
    Gli Stati membri dovranno prevedere meccanismi affinché, su richiesta dell’attore che chiede il risarcimento, il convenuto sia obbligato a divulgare gli elementi di prova pertinenti. Questo avverrà contemperando la tutela degli interessi in gioco, inclusa la protezione di know-how o tecnologie specifiche.
  • Agevolazione dell’onere della prova
    Pur mantenendo l’obbligo per l’attore di dimostrare il difetto del prodotto, il danno subito e il nesso causale tra difetto e danno, la PLD introduce presunzioni relative al carattere difettoso del prodotto nei seguenti casi:
    a. Se il convenuto omette di divulgare gli elementi di prova richiesti.
    b. Se il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto UE o nazionale.
    c. Se il danno è causato da un malfunzionamento evidente durante un uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.
    In presenza di eccessiva complessità tecnica, il giudice potrà presumere il difetto o il nesso causale senza richiedere all’attore di dimostrare ogni dettaglio tecnico.
  • Responsabilità per modifiche post-vendita
    Chiunque apporti aggiornamenti o personalizzazioni a un sistema IA potrà essere ritenuto responsabile ai sensi della PLD.
  • Esclusione per sistemi open source
    I sistemi open source sono esclusi dall’ambito di applicazione della PLD solo se distribuiti per scopi non commerciali.
  • Accessibilità ai dati e trasparenza
    I produttori dovranno garantire l’accessibilità alla documentazione tecnica per consentire la valutazione di eventuali difetti.
  • Inderogabilità delle norme
    La PLD stabilisce che gli Stati membri debbano adottare misure per impedire che la responsabilità degli operatori economici possa essere limitata o esclusa, né tramite norme nazionali né attraverso clausole contrattuali.
  • Termine di prescrizione
    Il termine per la prescrizione è fissato in 3 anni.

Questi sono i pilastri fondamentali su cui si baserà la legge di recepimento della PLD. Gli operatori economici sono chiamati sin d’ora a riflettere e a sviluppare le migliori soluzioni possibili, considerando che le sole previsioni contrattuali potrebbero non essere sufficienti.

Data di pubblicazione
2.12.2024
Argomento trattato
Compliance . Contratti Commerciali

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