Il Tribunale di Padova riesamina la dibattuta questione relativa alla qualificazione giuridica del negozio di factoring soffermandosi in particolare sulla causa tipica di detta particolare tipologia di contratto: “[…]la qualificazione giuridica del factoring, nel suo momento genetico originario e nello sviluppo attuativo del rapporto che da esso trae origine, ben lungi dal potersi inquadrare in un mandato, si traduce invece in una pluralità di negozi traslativi della titolarità dei crediti, in forza dei quali il factor assume la legittimazione ad esigerne e riceverne l’adempimento iure proprio e non per conto di altri […]” [Tribunale di Padova, sentenza n. 3310 del 31 ottobre 2014]
Il testo integrale della sentenza è consultabile nella sezione “Le nostre sentenze” (link diretto https://www.lupieassociati.com/files/67/Tribunale-di-Padova–sentenza-n.-3310-del-31-ottobre-2014.pdf)
