La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 8402 del 3 aprile 2026, ha affrontato il tema relativo alla possibilità di ridurre la retribuzione del lavoratore anche in assenza di modifica delle mansioni, previo accordo siglato in sede protetta.
Nel caso in esame, un dirigente di una società del settore siderurgico aveva accettato, nel 2013, di sottoscrivere un accordo avente ad oggetto la riduzione della propria retribuzione, giustificata alla situazione di crisi aziendale in cui allora versava la società. L’intesa era stata raggiunta al di fuori delle sedi protette ed era stata poi di fatto prorogata nel tempo fino al 2019, senza tuttavia che le mansioni del lavoratore subissero alcuna modifica.
Ritenendo illegittima la riduzione salariale subita, il dirigente agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la declaratoria di nullità dell’accordo e il pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande avanzate dal ricorrente, mentre la Corte d’Appello di Milano riformava la decisione, ritenendo nullo l’accordo e riconoscendo integralmente le differenze retributive.
La società proponeva dunque ricorso per cassazione, contestando in particolare l’applicazione del nuovo art. 2103 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015) a un accordo risalente e già produttivo di effetti prima della riforma del 2015.
La Corte, nel chiarire la portata del nuovo art. 2103 c.c., premette doverosamente che la retribuzione costituisce un elemento autonomamente tutelato del rapporto di lavoro e non può essere ridotta validamente mediante accordi individuali stipulati al di fuori delle sedi protette. Ciò posto, anche quando le mansioni restano invariate, la riduzione può ritenersi legittima solo se formalizzata nelle sedi protette previste dall’art. 2113, comma 4, c.c. o dinanzi alle commissioni di certificazione.
In sostanza, la Corte svincola definitivamente la tutela della retribuzione dal tema del demansionamento, precisando che nel regime attuale non è più necessario che vi sia una modifica in senso peggiorativo delle mansioni affinché operino le garanzie poste a tutela del lavoratore. Tale principio vale a prescindere dal fatto che la riduzione trovi origine in uno stato di crisi aziendale o, in generale, in un accordo tra le parti.
Resta tuttavia fermo l’onere di ricorrere alle sedi protette, in quanto le stesse rappresentano l’unico contesto idoneo a legittimare un accordo di simile portata. In assenza di tale requisito, qualsiasi accordo concluso risulta nullo, poiché in contrasto con le forme e le garanzie poste a tutela del principio di irriducibilità della retribuzione. Ne deriva, inoltre, il diritto del lavoratore al recupero integrale delle differenze retributive maturate.
La pronuncia si pone in continuità con quanto già affermato dalla stessa Corte, con l’ordinanza n. 26320 del 2024, e contribuisce a consolidare un orientamento giurisprudenziale destinato a incidere significativamente sulle prassi aziendali.
