Poiché il rapporto di lavoro è, per sua natura, un contratto sinallagmatico, il diritto alla retribuzione consiste nella controprestazione allo svolgimento dell’attività lavorativa: ne consegue che, salvo diversa pattuizione delle parti – che dev’essere documentalmente dimostrata ed allegata – ed indipendentemente dal momento in cui si verifica la formale cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito unicamente per il periodo effettivamente lavorato.
