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La retroattività dei certificati di malattia ai fini previdenziali

Con circolare n. 92 del 04.09.2026, l’INPS ha confermato un importante orientamento in materia di decorrenza della malattia e riconoscimento della prestazione previdenziale.

La novità riguarda, in particolare, il caso in cui il lavoratore manifesti lo stato di malattia in una determinata giornata, ma si sottoponga a visita medica soltanto il giorno successivo.

In particolare, resta fermo il principio generale secondo cui l’evento malattia decorre dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro.

Tuttavia, con la circolare n. 92 del 04.09.2026, l’INPS riconosce, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, purché la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di un solo giorno e si tratti di una visita domiciliare.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico viene meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Inoltre, il riconoscimento della tutela previdenziale è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Tale interpretazione dell’INPS è volta, pertanto, a evitare che il lavoratore venga penalizzato quando, pur avendo contattato il proprio medico curante nella giornata in cui insorge la malattia, la visita domiciliare venga effettuata soltanto il giorno successivo.

La medesima possibilità è prevista anche con riferimento ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia, ampliando così l’ambito di applicazione della tutela previdenziale nei casi espressamente disciplinati dalla circolare.

Data di pubblicazione
23.09.2026

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