La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 17 del GDPR, in materia di diritto all’oblio, a seguito dell’introduzione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.
La vicenda sorge dall’archiviazione di un procedimento penale a carico di un avvocato e professore universitario, a seguito del quale quest’ultimo ha presentato una richiesta di deindicizzazione degli articoli riportanti notizie su tale vicenda giudiziaria a Google, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, ottenendo la deindicizzazione solamente di alcuni URL.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. (il quale prevede la possibilità che la cancelleria annoti sul provvedimento di archiviazione l’indicazione che esso costituisce titolo per richiedere la deindicizzazione) e l’ottenimento dell’annotazione in esso prevista, l’avvocato ha ripresentato la relativa richiesta al motore di ricerca, che l’ha rifiutata affermando la sussistenza di un interesse pubblico alle notizie riportate in tali articoli.
L’interessato ha dunque presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ottenendo però un provvedimento di rigetto, che ha prontamente impugnato di fronte al Tribunale di Napoli. Anche in questa sede, tuttavia, è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico rispetto al diritto all’oblio e il Giudice ha respinto le domande attoree. L’avvocato ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
Il ricorso si fonda su tre motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati. Con particolare riferimento al secondo motivo, il ricorrente solleva l’incorretta applicazione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. e il mancato rispetto dei principi stabiliti dal giudice di legittimità in materia di diritto all’oblio.
Il ricorrente afferma che, una volta apposta sul provvedimento interessato l’annotazione di cui al comma 3 dell’art. 64-ter citato, tale provvedimento imporrebbe automaticamente al motore di ricerca la deindicizzazione.
La Corte, nel motivare il rigetto del predetto motivo, ripercorre le tappe che hanno condotto al riconoscimento del diritto all’oblio e analizza la portata dell’art. 17 del GDPR, fino a giungere all’esame della corretta interpretazione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.
In particolare, la Corte rigetta l’interpretazione offerta da parte ricorrente, confermando la sentenza impugnata: anche dopo l’apposizione dell’annotazione è necessario effettuare il bilanciamento tra il diritto all’oblio dell’istante e l’interesse pubblico. Nel testo del citato articolo, infatti, vi è un chiaro rinvio al GDPR, nel punto in cui si legge “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”. Secondo la Corte, tale rinvio non può che rimettere la decisione sulla deindicizzazione alla discrezionalità del gestore del motore di ricerca e subordinare la stessa ai requisiti contenuti nell’articolo del GDPR.
La Corte afferma dunque che l’annotazione della deindicizzazione prevista dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p. “non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo”. Dunque, il gestore del motore di ricerca continua a dover operare il bilanciamento tra l’interesse del soggetto titolare del diritto all’oblio e il diritto all’informazione e di cronaca. Da questo punto di vista, la Corte ha sottolineato la correttezza del bilanciamento effettuato dal Tribunale tra il diritto all’oblio e l’art. 17 GDPR evidenziando la sussistenza dei requisiti dell’attualità della notizia, della natura pubblica delle informazioni di cui si chiede la deindicizzazione e della natura giornalistica dei contenuti.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata.
