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La risoluzione del contratto e le conseguenti obbligazioni restitutorie non possono costituire un lucro per il soggetto danneggiato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28838/2024, si è espressa in relazione ad un contenzioso riguardante la compravendita di un’automobile che presentava una serie di gravi difetti. Con la pronuncia del Tribunale ordinario, poi confermata dalla Corte di Appello, era stata accolta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, proposta dall’acquirente del bene viziato, e il conseguente riconoscimento in capo allo stesso del diritto alla restituzione, effettuata da parte del concessionario, dell’intero prezzo di acquisto, degli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento e del risarcimento del danno.

Il venditore impugnava avanti alla Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado eccependo che i giudici di merito, ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione e della conseguente quantificazione dell’obbligazione restitutoria e risarcitoria, non avevano tenuto in considerazione l’uso e il godimento del veicolo, protratto per oltre due anni con una percorrenza di 64.378 km.

La Cassazione ha riconosciuto, in relazione alla quantificazione dell’obbligo di restituzione e risarcimento, la rilevanza del godimento del bene da parte dell’acquirente, il conseguente deprezzamento dell’auto derivante dalla sua non commerciabilità come nuova, ed infine il suo logoramento per l’uso. La Suprema Corte, dunque, in accoglimento parziale della domanda del venditore, ha riconosciuto ad esso una equa riduzione della somma da restituire e ha perciò cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello, in altra composizione.

Data di pubblicazione
22.11.2024
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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