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La stipula di un contratto con atto pubblico notarile rende valida una clausola vessatoria?

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1484 del 27 maggio 2026 ha rigettato l’appello di un istituto bancario avverso una pronuncia di primo grado, che aveva – a suo dire – erratamente qualificato il fideiussore come consumatore e rilevato la natura vessatoria della clausola derogatoria all’art. 1957 c.c., il quale dispone l’estinzione della fideiussione, in assenza di un’azione del creditore nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

La vicenda alla base è sorta da un contratto di mutuo fondiario, erogato da un istituto di credito ad una impresa individuale e rispetto a cui ha prestato fideiussione una persona fisica. All’interno di questo contratto, stipulato tramite atto pubblico notarile, è stata inserita una clausola che, derogando all’art. 1957 c.c., prolungava il tempo in cui l’istituto avrebbe potuto agire sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del fideiussore.

Il Tribunale di primo grado, qualificando il fideiussore come consumatore, ha ritenuto tale clausola contrattuale vessatoria. L’istituto di credito ha proposto appello, affermando innanzitutto che il soggetto che ha prestato la fideiussione non poteva essere qualificato come consumatore in quanto, prestando fideiussione a garanzia del debito di un soggetto non consumatore, ne ha assunto di riflesso la medesima qualità. Inoltre, ha contestato la natura vessatoria della clausola in deroga all’art. 1957 c.c., affermando che tale natura dovesse essere esclusa in ragione della qualità di non consumatore del fideiussore – a cui sono riservate tutele minori – e dalla redazione del contratto per atto pubblico notarile.

La Corte di Appello ha, in primo luogo, spiegato che la qualità di consumatore deve essere accertata caso per caso, in base all’attività che svolge il contraente e al collegamento esistente tra tale attività e il negozio che viene concluso. Nel caso di specie, il fideiussore non svolgeva attività lavorativa e non aveva alcun ruolo nell’impresa individuale debitrice principale. Il Giudice di secondo grado, affermando che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito”, ha confermato la qualità di consumatore del fideiussore e, sulla base di tale conclusione, ha analizzato il secondo motivo di appello. La Corte ha sottolineato che per i contratti stipulati con i consumatori sono necessarie delle accortezze maggiori e, in particolare, le clausole vessatorie, affinché siano valide, devono essere oggetto di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività. Dunque, il Giudice, pur confermando che la legge notarile pone in capo al notaio il dovere di adottare alcune accortezze nella redazione degli atti e, in particolare, di indagare l’effettiva volontà delle parti, ha affermato che ciò non implica necessariamente che le clausole siano oggetto di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività. Pertanto, l’aver stipulato un contratto con atto pubblico notarile non è “circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime pertanto il professionista dal fornire una prova in tal senso”. Nel caso di specie, l’istituto di credito non ha fornito prova dello svolgimento di tali trattative.

La Corte d’Appello, definitivamente affermando la qualifica di consumatore del fideiussore e la conseguente assenza di trattative in relazione alla clausola vessatoria, ha respinto l’appello.

Data di pubblicazione
19.06.2026

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