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La trasmissione della lettera di impugnazione in formato word è idonea a palesare la volontà di impugnare stragiudizialmente il licenziamento

(Cass. Civ, Sez. Lav. n. 18529/2024 del 8 luglio 2024).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18529, pubblicata l’8 luglio 2024, ha ribadito il principio secondo il quale non è richiesta una formula particolare per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, essendo sufficiente un atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

Nel caso di specie, un lavoratore impugnava il licenziamento comminatogli mediante l’invio di un file word trasmesso dal difensore del lavoratore licenziato a mezzo pec.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano il ricorso del lavoratore ritenendo il ricorrente decaduto dall’impugnazione, non avendo impugnato stragiudizialmente, con idoneo atto scritto, il licenziamento nel termine di 60 giorni dall’irrogazione.

In particolare, la Corte d’Appello affermava che l’atto di impugnativa del difensore avrebbe potuto avere la stessa efficacia probatoria dell’originale in questi soli tre casi: 1. possedere una firma digitale o elettronica qualificata del lavoratore o del datore di lavoro, 2. essere accompagnata da un’attestazione di conformità del notaio o di altro pubblico ufficiale, 3. essere formata su un supporto analogico, a condizione che la sua conformità all’originale non sia espressamente disconosciuta.

Nel caso in esame, secondo la Corte d’Appello, tali requisiti non sussistevano.

Il lavoratore proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento avrebbe potuto effettuarsi con qualsiasi atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

A riguardo la Corte ricordava che “per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, qualsiasi atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento”.

Nel caso di specie non poteva contestarsi inidonea a manifestare tale volontà la pec contenente l’impugnazione in word.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’Appello affinché decida conformandosi al seguente principio di diritto “Ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966 il requisito dell’impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso tempo riferibile, pertanto anche mediante invio di una pec con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informativa di un documento analogico”.

Data di pubblicazione
17.07.2024

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