La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1269 del 13 gennaio 2025, ha ampliato la definizione di corrispondenza soggetta a tutela costituzionale in modo da ricomprendervi anche la messaggistica istantanea di Whatsapp, garantendo così a questa un più elevato livello di protezione ed introducendo anche nello svolgimento delle indagini in ambito penale il tema del rispetto della privacy.
Nel caso in esame, un privato cittadino veniva indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Le accuse si basavano su vari elementi di prova, tra i quali, in particolare, vi erano anche delle fotografie di chat Whatsapp estratte dal telefono cellulare dell’indagato, acquisite nel corso della perquisizione della sua persona da parte della Polizia Giudiziaria.
Il caso giungeva dapprima avanti al Tribunale di Taranto, che emetteva sentenza di condanna, e, successivamente, avanti alla Corte d’Appello di Lecce, che, in riforma della sentenza emessa, riduceva la pena previamente inflitta.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo, tra gli altri motivi, anche l’inutilizzabilità degli screenshot delle chat Whatsapp estratti dal suo cellulare, in quanto acquisiti con modalità illegittime. Il ricorrente, infatti, lamentava che la Polizia Giudiziaria, nel corso del controllo della sua autovettura, avesse acquisito il consenso ad accedere al suo smartphone tramite il codice di accesso comunicato dallo stesso imputato, senza che, tuttavia, fosse previamente stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e del diritto di non prestare consenso a tale accesso.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato, evidenziando la genericità delle censure volte a dimostrare la decisività delle chat Whatsapp, ai fini dell’accertamento della responsabilità, sotto il profilo della c.d. prova di resistenza. Il ricorrente, infatti, non aveva illustrato l’incidenza che avrebbe avuto l’eliminazione del predetto elemento probatorio, il quale, considerato che le risultanze residue erano sufficienti a giustificare il convincimento del giudice, era divenuto irrilevante ed ininfluente.
Nonostante il rigetto del ricorso, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le questioni di inutilizzabilità delle chat estrapolate dal telefono dell’imputato senza che ne fosse stato disposto il sequestro.
Le garanzie poste a salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare già avevano visto ampliare il proprio campo di applicazione nel 2023, con la sentenza n. 170, quando la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere, ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.
In tale sede era, infatti, stato affermato che la garanzia costituzionale posta a tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, limitabile solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, dovesse estendersi a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica avesse messo a disposizione dei singoli e rimanere valida finché la comunicazione avesse conservato carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa avessero trasformato il messaggio in documento ”storico”, cui può attribuirsi valore probatorio.
Nel caso di specie, dunque, la Corte ha evidenziato come, “per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non” possa “essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma” richieda “l’assoggettamento alla disciplina dell’articolo 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto”.
Nel caso di specie, peraltro, a nulla avrebbe potuto rilevare il fatto che l’acquisizione della messaggistica archiviata fosse avvenuta con il consenso di chi aveva il diritto di disporne. Difatti, trattandosi di attività della polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto già gravato da elementi indiziari tali da giustificare l’acquisizione della posizione di indagato, il consenso, seppur liberamente prestato, non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, di autorizzazione preventiva o di convalida successiva, dell’atto di indagine posto in essere in totale autonomia dalla polizia giudiziaria.
La Corte di Cassazione, pertanto, sebbene abbia rigettato il ricorso presentato, ha colto l’occasione per enunciare un interessantissimo principio di diritto, riconoscendo alla messaggistica istantanea di Whatsapp la stessa tutela già riconosciuta alla corrispondenza “classica” e assoggettandola, altresì, alla disciplina dettata in materia di privacy.
