In materia di risarcimento del danno alla reputazione ed all’onore, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata dal giudice del merito “quam suis“, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.
L’espressione “risibile” attribuita dall’avvocato ad una tesi utilizzata dal procuratore di parte avversa non è giustificata dalla necessità di una efficace difesa e trascende la vis polemica pur consentita negli atti giudiziari, sì da risultare sconveniente, deve conseguentemente disporsi la cancellazione della stessa.
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