La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27042 del 18 ottobre 2024, si è espressa nuovamente in materia di contratto di appalto, in relazione al diritto al corrispettivo di appaltatore e direttore dei lavori a fronte dell’avvenuto accoglimento della domanda di risarcimento per inesatto adempimento formulata dal committente.
Nel caso in esame, una società, che aveva svolto dei lavori edilizi in esecuzione ad un contratto di appalto, agiva in giudizio avverso la società committente, chiedendo il pagamento del corrispettivo per le opere svolte. Si costituiva in giudizio la committente, eccependo la sussistenza di numerosi vizi nelle opere eseguite nonché l’avvenuto abbandono del cantiere da parte dei soggetti incaricati e, dunque, formulando domanda riconvenzionale nei confronti dell’appaltatrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento o, in subordine, la riduzione del prezzo. Parallelamente, la committente, rilevando la responsabilità del direttore dei lavori per gli inadempimenti dell’appaltatrice, chiedeva la chiamata in causa di quest’ultimo affinché venisse accertata tale responsabilità e, conseguentemente, fosse condannato, in solido con l’appaltatrice, al risarcimento del danno.
A seguito dell’avvenuta autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il direttore dei lavori. Questi dichiarava che l’immobile, invero, era stato sottoposto a sequestro a causa dell’avvenuta realizzazione di opere abusive per volontà della committente e, successivamente alla demolizione delle suddette opere ed al dissequestro dello stesso, le parti avevano sottoscritto verbale di chiusura lavori, senza che la committente avesse lamentato alcun vizio dell’opera. Stante quanto osservato, dunque, costui chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della committente al pagamento delle competenze lui spettanti per l’attività professionale svolta.
Il Tribunale di Napoli rigettava le domande di appaltatrice e committente e accoglieva la domanda del direttore dei lavori, condannando così la committente al pagamento nei confronti di quest’ultimo del compenso professionale maturato. La Corte d’Appello, successivamente adita, parzialmente riformulava la sentenza previamente emessa. Pertanto, confermava il rigetto delle domande poste dalla appaltatrice e, stante la mancata prova dell’an e del quantumdel danno eccepito dalla committente, rigettava la domanda di pagamento degli emolumenti professionali proposta dal direttore dei lavori.
Avverso la sentenza emessa in esito al secondo grado di giudizio, ricorreva per Cassazione il direttore dei lavori. Questo, in particolare, evidenziava che l’avvenuto accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente per l’avvenuta realizzazione di opere abusive, di per sé, non poteva escludere il diritto del professionista al compenso per l’opera prestata. Difatti, solo la sussistenza di vizi tali da comportare l’inutilizzabilità dell’opera avrebbe giustificato una tale conseguenza.
La Corte di Cassazione, nell’accoglimento del ricorso, ha ritenuto di dare continuità al principio secondo cui “nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”. E ancora, “laddove l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore dell’opera e chieda il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata”.
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla committente nei confronti del professionista era stata rigettata sulla base della mancanza di prova sull’entità dei danni, e dunque non era stato possibile accertare che i vizi dell’opera ascrivibili a quest’ultimo fossero di entità tale da estinguere per compensazione il suo credito.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli affinché provveda all’emissione di un nuovo provvedimento, rispettando i principi espressi.
