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L’art. 1284, 4° comma c.c. ha portata generale

(Cass. Civ., sent n. 61 del 3 gennaio 2023).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 61 del gennaio 2023, ha ribadito che il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4° c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, ma anche a quelle fondate su un titolo diverso.

Nel caso in esame, una società notificava l’atto di precetto ad un istituto bancario, in forza di un titolo esecutivo giudiziale di condanna dell’istituto al pagamento del saldo di un rapporto di conto corrente bancario, come rideterminato a seguito dell’esclusione di alcuni illeciti addebiti operati dalla banca.

La banca proponeva opposizione al precetto, contestando la richiesta da parte della società creditrice degli interessi sulla sorte capitale oggetto della condanna nella misura di cui all’art. 1284 c.c., 4° comma.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Sassari e, successivamente, confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.

Ricorreva dunque per Cassazione la società creditrice, lamentando l’applicabilità al caso di specie del tasso maggiorato di cui al 4° comma dell’art. 1284 c.c.

In particolare, la ricorrente sosteneva, al contrario del Tribunale e della Corte d’Appello che avevano ritenuto che il tasso maggiorato di cui sopra fosse applicabile unicamente alle obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico negoziale tra le parti, che il tasso maggiorato di cui all’art. 1284 c.c. avesse portata generale, e quindi fosse applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie.

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando di ritenere applicabile la disposizione di cui all’art. 1284 c.c., 4° comma a tutte le obbligazioni pecuniarie, salvo diverso accordo tra le parti o diversa espressa previsione di legge, per il periodo successivo all’inizio del giudizio avente ad oggetto il relativo credito.

Dispone in tal senso il fatto che la ratio dell’articolo 1284 c.c. è quella di limitare gli effetti negativi della pendenza dei processi civili.

Inoltre, la richiamata disposizione è inserita nell’art. 1284 c.c. che disciplina, in via generale, per tutte le obbligazioni, il tasso generale di interesse.

Infine, il citato articolo non contiene alcuna limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.

In forza di ciò, la decisione impugnata è stata cassata, e la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Cagliari affinché decida conformemente al principio espresso.

Data di pubblicazione
19.07.2024
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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