Questo è il recentissimo principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1704/2024.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva correttamente espresso le ragioni della propria decisione. Le doglianze dei ricorrenti erano quindi inammissibili posto che non riguardavano l’omessa analisi di determinate circostanze, ma si riferivano ad una diversa ricognizione della fattispecie, esterna all’esatta interpretazione della norma.
La Cassazione, dunque, rigettava il ricorso ritenendo che nel caso di specie non si potesse riscontrare l’ipotesi prevista dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
