La vicenda trae origine dal giudizio instaurato da un istituto di credito, assistito dallo Studio Legale Lupi & Associati, che, in esecuzione a delle operazioni di factoring realizzate con una importante società di fornitura di energia elettrica, si era reso cessionario in regime pro-soluto dei crediti esistenti e futuri vantati da quest’ultimo nei confronti di un Comune.
Il Tribunale ha accolto le domande della Banca, condannando il Comune, rimasto contumace, al pagamento degli importi portati dalle fatture insolute, oltre a interessi e spese legali.
La decisione del Tribunale si fonda sull’assunto che la successione dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 ss. c.c.
Infatti, nel giustificare la propria decisione, il Tribunale è partito dall’importante differenza inerente il principio della libera cedibilità del credito di cui all’art. 1420 c.c., che va individuata nel fatto che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, rendendosi pertanto necessario, per l’ente, l’espressione palese del proprio consenso.
Quanto sopra trova fondamento nell’ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” che ha richiamato espressamente la disciplina già previgente di cui alla Legge 2248/1865 che, all’art. 70, prevede che in caso di somme dovute allo Stato relative a crediti per somministrazione, forniture di appalti, questi non possono essere ceduti senza il consenso dell’amministrazione ceduta.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all’art. 117 del D. lgs 163/2006, in seguito, prevista dall’art. 106, 13° co. D. lgs. 50/2016 laddove la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata.
Sul punto, richiamando il principio della Cassazione, il Tribunale ha precisato come il divieto di cessione senza l’adesione della P.A. si applichi solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
Tuttavia, secondo il Tribunale, tale divieto dovrà essere escluso nei casi in cui i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardino la somministrazione di energia elettrica, poiché non rientranti nei contratti di durata. Invero, tale tipologia di contratto prevede che “la prestazione ordinata si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nella materiale consegna del bene o nell’effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzando così, di volta in volta, singoli contratti di compravendita”.
Per tale ragione, essendo crediti scaturenti dall’esecuzione periodica e continuativa, il divieto di cessione come sopra normato, non può operare nel caso di specie dal momento che la fornitura risulta eseguita.
In conclusione, ne consegue che il divieto di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall’art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, nonché gli articoli 117 e 116 del codice degli appalti, volti a garantire la P.A. dal mutamento dell’originario appaltatore nell’ambito dei contratti di durata, vanno esclusi dai casi in cui i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardano la somministrazione di energia elettrica.
