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Lavoro agile e sicurezza: i nuovi obblighi informativi introdotti dalla Legge n. 34/2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 interviene in modo significativo anche sul tema della salute e sicurezza nel lavoro agile, introducendo una disciplina che mira ad adattare il sistema prevenzionistico alle peculiarità della prestazione resa fuori dai locali aziendali.

Con l’art. 11, infatti, il legislatore modifica il D. Lgs. n. 81/2008 e chiarisce come debbano essere assolti gli obblighi di sicurezza quando il lavoratore svolge la propria attività in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, come la propria abitazione, spazi di coworking o altri luoghi autonomamente scelti. La nuova disciplina si applica indistintamente ai datori di lavoro pubblici e privati, senza differenze legate alle dimensioni dell’impresa o al settore di appartenenza, confermando così la portata generale delle regole in materia di tutela della salute e della sicurezza anche nel contesto dello smart working.

Le novità sono operative dal 7 aprile 2026 e impongono ai datori di lavoro un adempimento non occasionale, ma periodico, destinato a rinnovarsi almeno una volta all’anno. Il fulcro dell’intervento normativo è rappresentato dall’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 3 del Testo Unico, in base al quale l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, con particolare riguardo a quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, avviene mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta.

Tale documento assume quindi un ruolo centrale, perché diventa lo strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le informazioni necessarie per individuare e gestire correttamente i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.

L’informativa dovrà contenere un quadro chiaro dei rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, soffermandosi non solo sui rischi più comuni, come quelli elettrici o legati agli inciampi, ma anche su quelli tipici dell’attività svolta con strumenti digitali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rischi da videoterminale, che comprendono l’affaticamento visivo, i disturbi agli occhi, i problemi posturali e muscolo-scheletrici, l’affaticamento fisico e mentale, nonché i fenomeni sempre più diffusi di tecnostress e di difficoltà di disconnessione, spesso ricondotti alla logica dell’ “always on”. Accanto a ciò, l’informativa dovrà richiamare l’importanza di una corretta configurazione ergonomica della postazione di lavoro, dell’adeguata illuminazione e del microclima, nonché fornire istruzioni operative concrete sulle misure da adottare per prevenire incidenti e ridurre l’esposizione ai rischi, come il corretto utilizzo degli impianti elettrici, il mantenimento di un ambiente ordinato, la gestione delle pause e l’adozione di posture corrette. La norma, inoltre, valorizza il principio di cooperazione del lavoratore, il quale resta tenuto a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Non meno rilevante è il profilo sanzionatorio, poiché il legislatore ha espressamente previsto che la mancata o incompleta consegna dell’informativa scritta sia punita ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96. Si tratta di una previsione che conferma la centralità dell’obbligo informativo nel nuovo assetto normativo, elevandolo a presidio essenziale del sistema di prevenzione nel lavoro agile e imponendo alle imprese una tempestiva revisione delle proprie procedure interne.

Data di pubblicazione
8.04.2026

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