La pronuncia del Tribunale di Catania n. 701 del 2 febbraio 2026 offre un’ulteriore occasione per riflettere sul rapporto tra lavoro supplementare e possibile trasformazione del contratto part-time, collocandosi nel solco di quell’orientamento che esclude ogni automatismo tra incremento dell’orario di fatto e modifica dell’assetto negoziale.
La vicenda trae origine dalla domanda di un lavoratore assunto con contratto part-time di 20 ore settimanali, il quale – senza contestare il trattamento economico delle ore effettivamente prestate – rivendicava il diritto alla trasformazione del rapporto in full-time (o, in subordine, in un part-time di maggiore entità), assumendo che l’intensità della prestazione lavorativa svolta nel tempo avesse di fatto alterato l’equilibrio originario del sinallagma.
Il Tribunale imposta la decisione muovendo da un dato normativo puntuale: la disciplina del lavoro a tempo parziale, e in particolare l’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015, configura espressamente la possibilità di ricorrere a prestazioni supplementari quale strumento fisiologico di gestione del rapporto. Ne deriva che l’esercizio di tale facoltà datoriale, anche quando reiterato, si colloca nell’alveo dello ius variandi e non è idoneo, di per sé, a determinare una trasformazione del titolo del rapporto.
Né in senso contrario può valorizzarsi la disciplina collettiva, che, pur individuando un limite quantitativo annuo al lavoro supplementare, non ricollegava al suo eventuale superamento effetti sul piano genetico o modificativo del contratto. La stessa decisione del Tribunale sottolinea come, nel caso affrontato, il ricorso a ore eccedenti fosse correlato a specifiche esigenze organizzative adeguatamente documentate – nello specifico dalla necessità di far fronte all’assenteismo – e accompagnato dalla regolare corresponsione del relativo trattamento retributivo.
Il fulcro argomentativo della sentenza si rinviene, tuttavia, nella disamina della possibile trasformazione del rapporto per facta concludentia, istituto ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva, il Giudice ribadisce che l’eventuale evoluzione del part-time in full-time non può essere desunta dal mero dato quantitativo delle ore lavorate, ma richiede la convergenza di elementi sintomatici di una diversa e stabile regolamentazione del rapporto.
In particolare, viene valorizzato il requisito della continuità e sistematicità dell’orario a tempo pieno, quale indice rivelatore di una volontà, anche implicita, delle parti di modificare in via definitiva l’entità della prestazione. È proprio su questo versante che la pretesa del lavoratore viene disattesa: le risultanze istruttorie evidenziavano infatti un ricorso alle prestazioni supplementari connotato da marcata variabilità, strettamente dipendente dalle esigenze contingenti dell’organizzazione aziendale e, come tale, incompatibile con l’emersione di un assetto negoziale diverso da quello formalizzato.
La decisione del Giudice si sofferma, infine, anche sulla dedotta violazione del diritto di priorità nelle trasformazioni dell’orario di lavoro, escludendone la configurabilità in ragione della non omogeneità tra la posizione del ricorrente e quella della lavoratrice successivamente assunta, destinata a un diverso servizio, seppur funzionalmente collegato.
Nel complesso, la pronuncia conferma un approccio rigoroso nell’individuazione dei presupposti della trasformazione del rapporto, ancorandola a parametri di stabilità e univocità della condotta delle parti. Ne emerge una linea interpretativa che, da un lato, preserva gli spazi di flessibilità organizzativa riconosciuti al datore di lavoro nell’ambito del part-time; dall’altro, circoscrive l’operatività della trasformazione per fatti concludenti a ipotesi in cui l’alterazione dell’originario assetto contrattuale si presenti come effettiva, consolidata e non meramente contingente.
