La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che il preavviso risponde alla ratio economica di attenuare gli effetti pregiudizievoli della cessazione del rapporto per la parte che subisce l’atto unilaterale recettizio (in caso di licenziamento garantisce al lavoratore la percezione della retribuzione per un determinato periodo per consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; diversamente, in caso di dimissioni del dipendente, il preavviso offre al datore di lavoro un tempo utile alla sostituzione del lavoratore recedente), chiarendo successivamente che l’istituto ha natura meramente obbligatoria.
A parere dei giudici il preavviso si configurerebbe infatti quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell’esercizio del recesso: il recedente potrà quindi optare tra la prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto e la corresponsione, alla parte che subisce tale decisione, della relativa indennità (con effetto risolutivo immediato). Per l’effetto, in capo al soggetto non recedente sorgerebbe un diritto di credito al quale lo stesso può liberamente rinunciare.
Dalla natura obbligatoria dell’istituto ne discende che la parte non recedente che abbia rinunciato al preavviso nulla deve a controparte “la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine di preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente”.
Nel caso in esame la Corte di legittimità, in applicazione dei suddetti principi, ha cassato la sentenza di secondo grado con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto di una lavoratrice – dimissionaria ma che aveva scelto di continuare a effettuare la propria prestazione durante il preavviso – a ottenere dalla datrice di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva una volta che quest’ultima aveva rinunciato al “preavviso lavorato” della dipendente.
