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Le dimissioni di fatto: il termine di riferimento è quello previsto dal CCNL

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 ottobre 2025, ha ritenuto che, per integrare la nuova fattispecie delle dimissioni di fatto, è sufficiente che l’assenza del lavoratore si protragga per un numero di giornate pari a quello per cui il CCNL applica la sanzione del licenziamento disciplinare. Il termine legale di 15 giorni troverebbe infatti applicazione solo in mancanza di una previsione contrattuale.

Nella sentenza in esame, il Giudice ha innanzitutto rilevato che la disposizione ex art. 26, c. 7 bis, D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto una presunzione legale di volontà dismissiva del dipendente in caso di assenza ingiustificata prolungata, al fine di contrastare il noto fenomeno delle assenze volte a provocare un licenziamento e, conseguentemente, l’accesso alla Naspi.

Il Giudice di prime cure ha quindi individuato, quale termine rilevante affinché operino le dimissioni di fatto, quello previsto dal CCNL, specificando che “il legislatore, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato come critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto”.

La nuova norma si limiterebbe a mutare la qualificazione giuridica degli effetti di una simile condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento disciplinare del datore di lavoro a un fatto concludente che esprime la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto.

Su tali assunti, nel caso trattato, il Tribunale meneghino ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che sosteneva inapplicabilità del comma 7-bis dell’art. 26 D.lgs n. 151/2015, adducendo la mancata attivazione della procedura presso l’Ispettorato del Lavoro (circostanza tuttavia smentita dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro) e il mancato superamento dei 15 giorni legali di assenza. Secondo il Giudice le dimissioni di fatto si erano infatti concretizzate con il protrarsi per oltre 3 giorni dell’assenza ingiustificata; evento che, ai sensi del CCNL, avrebbe legittimato il licenziamento per giusta causa della lavoratrice.

Data di pubblicazione
19.11.2025

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