Con l’ordinanza n. 9831/2025 la Corte di Cassazione, ribadendo il principio per cui il dipendente può richiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute per interrompere il decorso del periodo di comporto, ha chiarito tuttavia che, a tale facoltà, non corrisponde un successivo obbligo del datore di lavoro di concessione. Ciò in presenza di giustificate ragioni organizzative.
In particolare, la Suprema Corte ha subordinato la possibilità di mutare il titolo dell’assenza dal posto di lavoro, da malattia a ferie, alla sussistenza di due condizioni ben precise:
- sia in atto lo stato di malattia del dipendente;
- il lavoratore in malattia abbia formulato una richiesta di fruire delle ferie finalizzata a interrompere il comporto prima della sua scadenza.
La conversione del titolo, pertanto, non può avvenire né prima dell’esistenza della malattia, né, in un secondo momento quando il comporto è stato superato “con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti”.
Inoltre, specifica la Corte, anche in caso di rispetto dei menzionati principi, il datore di lavoro può opporre il proprio rifiuto alla domanda di fruizione di ferie da parte del lavoratore malato ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa che siano concrete ed effettive e, allo stesso tempo, non contrarie alle clausole generali di correttezza e buona fede, in rapporto al fondamentale interesse al mantenimento del posto di lavoro (cfr. Cass. n. 27392/2018). Tuttavia, “un tale obbligo del datore di lavoro non è configurabile allorquando il lavoratore pur potendo non abbia chiesto di fruire delle ferie residue nel momento in cui era in malattia allo scopo di sospendere il comporto. Il lavoratore non può invece scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività di impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro”.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la dipendente aveva presentato richiesta di ferie quando non era ancora malata, omettendo, peraltro, di farlo in un secondo momento, una volta ammalatasi.
I Giudici di legittimità, confermando il licenziamento per superamento del periodo di comporto della dipendente, hanno ritenuto che:
- la richiesta di ferie non fosse idonea a sospendere il decorso del comporto in quanto formulata in violazione dei principi sopra esposti;
- la domanda di godimento delle ferie in un periodo in cui la lavoratrice non dichiarava alcuna patologia dovesse essere ricondotta nell’alveo della disciplina ordinaria ex art. 2109 c.c. (che attribuisce al datore di lavoro di stabilire il programma ferie tenuto conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore), senza “obblighi di giustificazione rafforzati” (richiesti in pendenza di malattia);
- la conversione postuma del titolo delle assenze non fosse possibile per mera coincidenza temporale dei periodi di richiesta ferie e successiva malattia risultata determinante al fine del superamento del comporto (“non basta la sovrapposizione postuma delle due istanze in quanto riferite allo stesso periodo”).
