Questo provvedimento, accolto in linea generale in maniera positiva dagli operatori del settore, innanzitutto delimita il campo di applicazione dello stesso, prevedendo che si applichi a tutte le categorie di studi osservazionali farmacologici.
- Studi farmacologici e ambito di applicazione
Per gli Studi osservazionali farmacologici, la Linea Guida fornisce un’attenta definizione:
“Studio osservazionale: studio clinico nel quale l’esposizione del paziente ad una particolare strategia terapeutica non è decisa a priori dal protocollo di studio, ma rientra nella pratica clinica corrente e la prescrizione del trattamento è chiaramente separata dalla decisione di includere il paziente nello studio. Se la strategia terapeutica prevede l’utilizzo di medicinali prescritti secondo l’indicazione terapeutica autorizzata e in base della normale pratica clinica questi studi sono definiti “studi osservazionali farmacologici”. Gli studi osservazionali, a seconda del momento in cui viene fatta la rilevazione dei dati rispetto a quanto si verifica nella realtà, possono essere retrospettivi (lo studio analizza eventi già avvenuti), traversali (rilevazione dei dati ed evento di interesse sono contestuali), prospettici (lo studio osserva gli eventi di interesse nel tempo, man mano che questi si verificano)”.
Alla luce di tale definizione, la Linea Guida si premura di effettuare una classificazione degli studi clinici, precisando che per poter essere classificati come osservazionali, “gli studi riguardanti un farmaco devono soddisfare le seguenti condizioni:
- il farmaco deve essere prescritto e somministrato nelle condizioni d’uso autorizzate all’immissione in commercio in Italia […]
- la prescrizione del farmaco in esame è parte della normale pratica clinica;
- la decisione di prescrivere il farmaco al singolo paziente deve essere antecedente e del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio;
- le procedure diagnostiche e valutative devono corrispondere alla pratica clinica corrente, senza comportare carichi aggiuntivi per i pazienti a seguito della partecipazione allo studio e senza ulteriore carico per il SSN conseguente allo svolgimento dello stesso.”
Per quanto riguarda le procedure diagnostiche e valutative assimilabili alla pratica corrente di cui all’ultimo punto, il provvedimento specifica altresì che tra queste vi rientrano:
- “le visite di follow up, purché sostanzialmente corrispondenti alla pratica clinica corrente o a quanto prescritto da linee guida nazionali e/o internazionali in materia di follow up per la specifica condizione clinica. Tali visite non devono prevedere un onere aggiuntivo per il SSN;
- la somministrazione di questionari, interviste, diari, indagini economico-sanitarie e farmacoeconomiche, valutazioni soggettive da parte del soggetto sul proprio stato di salute, scale di valutazione ed esami di laboratorio necessari per comprendere meglio la patologia in studio il cui uso sia giustificato dal razionale dello studio e la cui intensità sia proporzionale rispetto alla normale pratica clinica;
- eventuali analisi ed esami aggiuntivi coerenti con quelli previsti nella normale pratica clinica per frequenza e tipologia e che non costituiscono un aggravio o un disagio per il paziente;
- procedure previste da obblighi regolatori (es. studi PAES/PASS).”
- Obbligo di notifica all’AIFA e richiesta di valutazione al Comitato Etico
La Linea Guida prevede altresì l’obbligo di notifica all’AIFA di ciascuno studio tramite il Registro degli Studi Osservazionali (RSO) per la corretta classificazione degli studi e successive attività di valutazione e validazione.
Inoltre, si prevede quale necessaria la richiesta di valutazione al Comitato Etico incaricato della valutazione stessa, per la verifica:
- “della effettiva natura osservazionale dello studio;
- dell’eticità e scientificità della ricerca e il rigore metodologico del protocollo di studio;
- del rispetto dei partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio e la tutela della privacy ai sensi del GDPR;
- della trasparenza delle sponsorizzazioni e i relativi aspetti economici della proprietà dei dati e la trasparenza dei risultati; – degli eventuali costi sostenuti per la conduzione e gestione dello studio, affinché alcun costo aggiuntivo gravi sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale; 10
- della conformità del protocollo presentato con quello richiesto ed approvato dalle Autorità competenti nel caso di studi Post Authorisation Safety Study (PASS) o Post Authorisation Efficacy Study (PAES) richiesti da EMA o dall’AIFA; – della qualifica e della Dichiarazione di interessi (DoI) dello sperimentatore.”
- Segnalazioni reazioni avverse e rapporto contrattuale promotore – sperimentatore
L’art. 7 della Linea Guida, ricorda l’obbligo di segnalare le reazioni avverse secondo le modalità previste per la farmacovigilanza post-marketing conformemente a quanto previsto nelle “Guideline on good pharmacovigilance practices (GVO) Module VI” e nelle disposizioni del D.M. 30 aprile 20215. Sul punto, la Linea Guida precisa che, al fine di evitare un doppio reporting, sarebbe opportuno che promotore e sperimentatore di accordino in anticipo su chi graverà l’obbligo di reporting per ogni singola reazione avversa.
Tale previsione coinvolge necessariamente il rapporto contrattuale tra promotore e sperimentatore, i quali dovranno prevede in maniera dettagliata non solo su chi graverà l’obbligo di reporting, ma altri ed ulteriori aspetti, quali obblighi di comunicazioni interne, aspetti connessi alla responsabilità insita in tale onere, eventuali possibili limitazioni, aspetti privacy, quale ad esempio la nomina a responsabile del trattamento, ecc.
- Aspetti privacy: il consenso al trattamento dei dati personali.
L’art. 11 della Linea Guida affronta la tematica della protezione dei dati personali, ribadendo che la base giuridica del trattamento nel caso di studi osservazionali è sempre il consenso dell’interessato. Inoltre, si precisa che ove uno studio farmacologico prospettico preveda alche le procedure diagnostiche e valutative sopra elencate, il consenso debba essere raccolto anche per queste.
Sempre con riferimento agli studi osservazionali poi, la Linea Guida, nel paragrafo dedicato agli aspetti privacy, richiama altresì il consenso informato (quest’ultimo diverso dal consenso privacy, poiché si riferisce alla volontà del soggetto di partecipare allo studio, mentre quello ai fini privacy riguarda solo ed esclusivamente il trattamento dei dati personali raccolti e trattati nel corso dello studio).
A tal proposito, la Linea Guida prevede che: “In considerazione della classificazione degli studi elencati al paragrafo 3, particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei Comitati etici affinché il protocollo di studio risponda ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e il consenso informato all’uso del medicinale o all’utilizzo dei campioni biologici a scopo di ulteriore ricerca o all’utilizzo secondario dei dati sia stato acquisito precedentemente alla presentazione dello studio”.
Tale precisazione, pur se riferibile al consenso informato, si ritiene possa essere applicata anche a consenso a fini privacy e, pertanto, uno specifico consenso anche lato privacy dovrà essere raccolto nel caso in cui i dati raccolti e trattati nel corso dello studio clinico debbano poi essere impiegati allo scopo di ulteriore ricerca o per un uso secondario.
