La Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata su una questione di particolare rilievo per il settore del leasing finanziario e della compravendita immobiliare. Al centro della decisione, vi è il rapporto che intercorre tra il contratto di leasing originario e il successivo contratto di compravendita stipulato a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto prevista nel leasing.
La vicenda ha origine da un contratto di leasing stipulato tra una società di leasing e un’impresa utilizzatrice, la quale, in un secondo momento, cedeva a sua volta il contratto ad una terza società.
Quest’ultima, avvalendosi della clausola contrattuale che le riconosceva il diritto di opzione, procedeva all’acquisto dell’immobile oggetto del leasing.
In seguito all’acquisto, la società acquirente rilevava l’esistenza di irregolarità edilizie sull’immobile, nonché la presenza di una servitù, che ne compromettevano la piena utilizzabilità.
Ritenendo che tali difetti avrebbero dovuto essere portati a sua conoscenza prima della conclusione della vendita, quest’ultima avviava un’azione legale nei confronti della società venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione dell’importo corrisposto.
Un punto nodale della decisione della Corte ha riguardato l’interpretazione della clausola del contratto di leasing, la quale attribuiva all’utilizzatore la responsabilità per qualsiasi rischio legato al bene, incluse eventuali difformità edilizie o pesi non evidenziati.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto tale clausola non applicabile nel caso di specie, in quanto superata dalle previsioni contenute nel contratto di compravendita.
Infatti, in base a quanto disposto nelle clausole contrattuali della compravendita, la società venditrice aveva espressamente garantito la regolarità urbanistica dell’immobile e l’assenza di vincoli o servitù.
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha accolto la domanda della società acquirente, pronunciando la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 1489 del Codice Civile, norma che tutela l’acquirente in presenza di servitù occulte o non dichiarate.
In conclusione, le irregolarità edilizie e la presenza di una servitù non rese note al momento della vendita hanno giustificato la risoluzione contrattuale, con conseguente condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo pagato.
